DMZ AGGIORNA N. 64 DEL 31 MARZO 2022

La  Corte  di  Cassazione ha  più volte confermato  il  predetto  orientamento consolidato, affermando che:

“Rientra nei poteri dell'amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti  nel  bilancio  e  nelle dichiarazioni,  anche  se  non  ricorrano  irregolarità  nella  tenuta  delle scritture  contabili  o  vizi  negli  atti  giuridici  d'impresa;  pertanto  la  deducibilità  dei  compensi  degli amministratori di società non  implica  che  l'Amministrazione  finanziaria  sia  vincolata  alla  misura indicata  nelle  deliberazioni della  società,  competendo  all'Ufficio  la  verifica  della  attendibilità  economica  di  tali  dati. 

Inoltre,  ai fini della generale deducibilità dei costi non è sufficiente che il contribuente fornisca la prova della effettività  dei  componenti  negativi  (ossia  che  essi  non  sono  inesistenti)  dovendo  anche  fornire  la prova della loro inerenza, anche in senso quantitativo, alla produzione di ricavi o altri proventi che concorrono  a  formare  il  reddito;  anche  sotto tale profilo l'Amministrazione finanziaria è legittimata a negare la deducibilità parziale di un costo ritenuto sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa e rispetto al quale la società non fornisca plausibili ragioni a giustificazione dell'ammontare del medesimo”.

Nel  predetto  caso,  la  Suprema  Corte  si  è  occupata  della  corresponsione  di  compensi  ordinari  e  non dell’indennità di  fine  mandato,  ma  si  ritiene  che  il  principio  affermato  possa  essere  esteso  anche  a quest’ultimo caso. 

L’indennità di fine mandato può essere annualmente:

  • accantonata in un apposito Fondo nel passivo del bilancio patrimoniale o, alternativamente,
  • può essere sottoscritta un’apposita polizza assicurativa con relativo versamento finanziario del TFM maturato.

E’ importante sottolineare che la Corte  di  Cassazione,  SS.UU.,  con sentenza  n.  8271/2008, ha sancito l’insequestrabilità delle polizze vita         stipulate  a  favore  dell’amministratore  anche  nel  caso  di  coinvolgimento  della  società  in procedure concorsuali.

Nel prossimo DMZ Aggiorna verrà analizzato il trattamento fiscale in capo alla società  (impresa erogante)

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