DMZ AGGIORNA N. 62 DEL 29 MARZO 2022

Oggi proseguiamo la trattazione iniziata ieri, illustrando come il  Codice Civile tratta il tema.

Per il  Codice Civile:

  1. “I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea” (art. 2389) e
  2. Viene attribuito all’assemblea ordinaria dei soci il potere di “determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto” (Art. 2364).

Dall’analisi dei predetti articoli, si evince che spetta ai soci il potere  di stabilire  le  attribuzioni economiche  per gli amministratori, al momento della loro nomina, oppure nel corso dell’incarico o al termine dello stesso.

A differenza di quanto accade per i lavoratori dipendenti, per i quali è l’articolo 2120 Codice Civile a prevedere  che,  al  termine  del  rapporto  di  lavoro,  venga  corrisposto  il Trattamento di Fine Rapporto (TFR),  per  il rapporto  di collaborazione  coordinata  e  continuativa, qual è quello degli amministratori di società,  non  esiste  un’apposita  disciplina  che  regoli  le modalità istitutive e i criteri di calcolo del così detto Trattamento di Fine Mandato (TFM).

Anche se nella disciplina civilistica manca l’espressa previsione dell’indennità di fine mandato, è lo stesso consentita la possibilità di  riconoscere  il TFM agli  amministratori, poiché tale indennità rientra nella nozione di “compenso”.

Come già precedentemente indicato, in assenza di un’espressa previsione normativa, il diritto alla percezione di tale emolumento nasce solo quando sia espressamente previsto nello statuto o sia deliberato dall’assemblea dei soci.

La determinazione del  compenso  dovuto  a  titolo  di TFM,  così  come  la  definizione  delle  modalità  di erogazione, è quindi lasciata all’autonomia contrattuale delle parti e, in assenza di specifiche disposizioni normative al riguardo, il compenso può essere stabilito:

  • in misura fissa o variabile,
  • con corresponsione periodica, o in unica soluzione;

oppure

  • può essere rappresentato anche da una partecipazione agli utili o
  • dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere  un  prezzo predeterminato di azioni di futura emissione (c.d. stock option).

Nella prassi aziendale, la parte variabile del TFM spesso viene determinata in funzione di alcune variabili economiche dell’azienda, calcolata, per esempio su

  • gli utili conseguiti;
  • il volume d’affari;
  • altre grandezze rappresentate  dagli  indici  di  bilancio  o 
  • indicatori intermedi di 

Nel prossimo DMZ Aggiorna verrà analizzata  la Disciplina fiscale e il trattamento contabile del TFM

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