BBM AGGIORNA N. 106 DELL’ 8 GIUGNO 2026
Il Decreto Lavoro 2026 del 1° maggio 2026:
- ha introdotto una finestra straordinaria per conferire ai fondi pensione il TFR maturato nel primo semestre 2026,
- riduce a 60 giorni il termine di scelta per i neoassunti e
- rafforza il silenzio-assenso,
- con nuovi impatti operativi per aziende, lavoratori e consulenti.
Detto Decreto si inserisce in un percorso riformatore già delineato dalla Legge di Bilancio 2026, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il secondo pilastro previdenziale e ridurre la funzione del trattamento di fine rapporto quale strumento di autofinanziamento aziendale, accelerando la transizione verso la previdenza complementare e ridefinendo gli equilibri finanziari tra impresa, lavoratore e sistema pubblico.
Tra le disposizioni di maggiore impatto operativo, introduce una facoltà straordinaria: il conferimento alla previdenza complementare delle quote di TFR maturate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2026.
Nel sistema delineato dal D.lgs. del 2005, il trasferimento del TFR già maturato in costanza di rapporto è, in via ordinaria, subordinato anche al consenso del datore di lavoro. La nuova disposizione introduce invece una deroga circoscritta e temporanea, limitata al primo semestre 2026.
In termini operativi, il lavoratore può quindi:
- destinare al fondo il TFR maturando dalla data di adesione;
- esercitare una opzione specifica per il conferimento anche delle quote maturate nel semestre iniziale del 2026, senza necessità di consenso datoriale.
Resta escluso il TFR maturato prima del 1° gennaio 2026, per il quale continua ad applicarsi la disciplina ordinaria.
Si consideri, ad esempio, un lavoratore assunto nel 2024 che, all’atto dell’assunzione, abbia optato per il mantenimento del TFR in azienda: fino al 2025 e, in via ordinaria, anche per il 2026, il TFR maturato resterebbe accantonato presso il datore, e un eventuale trasferimento delle quote pregresse richiederebbe il consenso datoriale.
Se però lo stesso lavoratore decide di aderire a un fondo di previdenza complementare nel mese di aprile 2026, si producono due effetti distinti:
- il TFR maturando da quel momento in avanti confluisce automaticamente nel fondo;
- in forza della previsione speciale, egli può esercitare una specifica opzione per il conferimento anche delle quote di TFR maturate nel periodo 1° gennaio – aprile 2026 (e, più in generale, nel primo semestre 2026), senza necessità del consenso del datore di lavoro.
Resta invece escluso da tale meccanismo il TFR maturato anteriormente al 1° gennaio 2026 (nel caso di specie, tutto il periodo 2024–2025), per il quale continua ad applicarsi la disciplina ordinaria e dunque, la necessità dell’accordo datoriale per il trasferimento al fondo.
Nei BBM Aggiorna dei prossimi giorni si proseguirà la trattazione del tema oggi iniziato.
Lo Studio resta a completa disposizione.
