BBM AGGIORNA N. 106 DELL’ 8 GIUGNO 2026

Il Decreto Lavoro 2026 del 1° maggio 2026:

  • ha introdotto una finestra straordinaria per conferire ai fondi pensione il TFR maturato nel primo semestre 2026,
  • riduce a 60 giorni il termine di scelta per i neoassunti e
  • rafforza il silenzio-assenso,
  • con nuovi impatti operativi per aziende, lavoratori e consulenti.

Detto Decreto si inserisce in un percorso riformatore già delineato dalla Legge di Bilancio 2026, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare il secondo pilastro previdenziale e ridurre la funzione del trattamento di fine rapporto quale strumento di autofinanziamento aziendale, accelerando la transizione verso la previdenza complementare e ridefinendo gli equilibri finanziari tra impresa, lavoratore e sistema pubblico.

Tra le disposizioni di maggiore impatto operativo, introduce una facoltà straordinaria: il conferimento alla previdenza complementare delle quote di TFR maturate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2026.

Nel sistema delineato dal D.lgs. del 2005, il trasferimento del TFR già maturato in costanza di rapporto è, in via ordinaria, subordinato anche al consenso del datore di lavoro. La nuova disposizione introduce invece una deroga circoscritta e temporanea, limitata al primo semestre 2026.

In termini operativi, il lavoratore può quindi:

  • destinare al fondo il TFR maturando dalla data di adesione;
  • esercitare una opzione specifica per il conferimento anche delle quote maturate nel semestre iniziale del 2026, senza necessità di consenso datoriale.

Resta escluso il TFR maturato prima del 1° gennaio 2026, per il quale continua ad applicarsi la disciplina ordinaria.

Si consideri, ad esempio, un lavoratore assunto nel 2024 che, all’atto dell’assunzione, abbia optato per il mantenimento del TFR in azienda: fino al 2025 e, in via ordinaria, anche per il 2026, il TFR maturato resterebbe accantonato presso il datore, e un eventuale trasferimento delle quote pregresse richiederebbe il consenso datoriale.

Se però lo stesso lavoratore decide di aderire a un fondo di previdenza complementare nel mese di aprile 2026, si producono due effetti distinti:

  • il TFR maturando da quel momento in avanti confluisce automaticamente nel fondo;
  • in forza della previsione speciale, egli può esercitare una specifica opzione per il conferimento anche delle quote di TFR maturate nel periodo 1° gennaio – aprile 2026 (e, più in generale, nel primo semestre 2026), senza necessità del consenso del datore di lavoro.

Resta invece escluso da tale meccanismo il TFR maturato anteriormente al 1° gennaio 2026 (nel caso di specie, tutto il periodo 2024–2025), per il quale continua ad applicarsi la disciplina ordinaria e dunque, la necessità dell’accordo datoriale per il trasferimento al fondo.

Nei BBM Aggiorna dei prossimi giorni si proseguirà la trattazione del tema oggi iniziato.

Lo Studio resta a completa disposizione.

Le nostre parole chiave
Dinamici
Propositivi
Chiari
I nostri numeri
600
Clienti
20
Professionisti
85mln.
Fatturato clienti

I nostri clienti

quote
Ferramenta Garione srl
Imprenditore
Sono un cliente dello Studio DMZ da tre anni e mi ritengo più che ampiamente soddisfatto. È uno studio interdisciplinare diretto dalla Dott.ssa Morone persona per me speciale: altamente competente...
quote
Gabriella Massimetti
Libera professionista
Io sono Gabriella Massimetti, sono una libera professionista. Mi occupo di consulenza ad individui e ad aziende e mi occupo di formazione, consulenza,  sviluppo delle competenze e di formazione in vari...
quote
Glam Lab srl
Agenzia di comunicazione
Da circa un anno abbiamo intrapreso la collaborazione con lo studio DMZ. Abbiamo deciso di affidarci alla loro consulenza dopo numerosi colloqui con altri professionisti, ci ha colpito per prima...
quote
Michele De Capitani
Imprenditore
Salve sono Michele De Capitani, imprenditore e titolare di Web Leaders, agenzia di digital marketing specializzata nel posizionamento sui motori di ricerca e generare contatti qualificati a tutti i...