BBM AGGIORNA N. 109 DEL’11 GIUGNO 2026
Nel BBM Aggiorna di oggi si completa la trattazione del tema iniziato nei giorni scorsi.
Un elemento rilevante è rappresentato dagli effetti dell’inerzia a comunicare la propria scelta da parte del dipendente al datore di lavoro: in assenza di una scelta espressa, l’adesione automatica produce effetti retroattivi dalla data di assunzione, con conseguente obbligo per il datore di lavoro di versare non solo il TFR maturando, ma anche la contribuzione minima prevista dalla contrattazione collettiva, sia a carico del lavoratore sia del datore stesso.
Dal punto di vista operativo, il vero nodo è quindi la gestione delle tempistiche e delle evidenze documentali: la riduzione del termine rende essenziale strutturare procedure di on boarding che garantiscano la corretta e tempestiva informazione, nonché la prova dell’avvenuta comunicazione. In mancanza, il rischio è quello di attivare meccanismi automatici non pienamente consapevoli, con possibili ricadute in termini di contenzioso e responsabilità.
Fondo di Tesoreria INPS: versamenti 2026 tra rimessione in termini e criticità applicative
Con riferimento al Fondo di Tesoreria INPS, il decreto introduce la possibilità di effettuare i versamenti relativi alle quote di TFR maturate nel periodo gennaio–giugno 2026 entro il 16 luglio 2026 senza applicazione di sanzioni o interessi, limitatamente ai datori di lavoro che risultano obbligati per effetto dell’estensione della platea intervenuta nel 2026.
La previsione si colloca nel solco della disciplina di cui al Fondo di Tesoreria INPS e risponde all’esigenza di gestire le criticità applicative derivanti dall’introduzione del nuovo criterio dimensionale basato sulla media occupazionale dell’anno precedente. La norma ha, tuttavia, una funzione prevalentemente sanatoria, in quanto consente una regolarizzazione ex post di obblighi che, nella pratica, si sono determinati in un contesto di incertezza interpretativa, soprattutto per le aziende che hanno superato la nuova soglia senza una variazione apparente dell’organico.
Dal punto di vista operativo, il differimento non risolve il tema della corretta individuazione tempestiva dell’obbligo, ma si limita a sterilizzare gli effetti sanzionatori per il primo semestre 2026, imponendo comunque il versamento integrale delle quote dovute.
Ne deriva un quadro disomogeneo: da un lato, le aziende che hanno adottato un approccio prudenziale e hanno versato fin da subito al Fondo, non beneficiano di alcuna agevolazione; dall’altro, i soggetti che hanno omesso o ritardato il versamento possono regolarizzare senza aggravio, con un evidente effetto di “riallineamento” più che di incentivo.
La criticità principale resta quindi il monitoraggio continuo della forza lavoro media e la corretta qualificazione dell’obbligo, con necessità di rivedere i processi di controllo interno e le procedure di verifica già a partire dall’inizio dell’anno.
Lo Studio resta a completa disposizione.
