BBM AGGIORNA N. 107 DEL 9 GIUGNO 2026
Nel BBM Aggiorna di oggi si prosegue la trattazione del tema iniziato ieri.
La riforma non elimina il principio del consenso del datore di lavoro per il trasferimento del TFR pregresso, ma introduce una finestra derogatoria mirata, che consente al lavoratore, in fase di prima applicazione del nuovo sistema, di riallocare unilateralmente al fondo pensione almeno le quote maturate nel semestre iniziale del 2026.
L’introduzione della nuova facoltà non comporta una riapertura generalizzata delle scelte già effettuate, ma impone un aggiornamento sostanziale degli obblighi informativi.
In particolare, il datore di lavoro è chiamato a:
- aggiornare l’informativa ai lavoratori;
- evidenziare la possibilità di conferimento delle quote gennaio–giugno 2026;
- raccogliere una manifestazione di volontà autonoma, distinta dall’adesione ordinaria al fondo.
Il punto critico diventa la tracciabilità del processo, essenziale anche ai fini probatori.
Contabilizzazione del conferimento delle quote pregresse ai fondi pensione
Sotto il profilo operativo, la gestione dell’opzione richiede l’introduzione di specifiche voci figurative di giroconto, idonee a distinguere le quote di TFR maturate nel primo semestre 2026 dal TFR ordinario, senza impatti sull’imponibile fiscale e contributivo.
In elenco alcuni esempi di voci di gestione nel cedolino con il caso di adesione:
“Storno TFR accantonato ex art. 16 DL 01/05/2026”
- Tipo voce: figurativa
- Segno: negativo
- Imponibile INPS: NO
- Imponibile IRPEF: NO
- TFR: diminuzione fondo TFR
- Netto: neutro
Conferimento TFR a fondo pensione ex art. 16 DL 01/05/2026
- Tipo voce: figurativa
- Segno: positivo
- Imponibile INPS: NO
- Imponibile IRPEF: NO
- Collegamento: debiti verso fondo pensione
- Netto: neutro
Lo studio resta a completa disposizione.
