DMZ AGGIORNA N. 76 DEL 20 APRILE 2023
Spesso le polizze assicurative vengono considerate una valida soluzione per cercare di garantire una protezione adeguata per i rischi d'impresa considerati strategici, in particolare il rischio di morte o malattia, il rischio di infortuni professionali e il rischio di infortuni extraprofessionali, che possono riguardare i dipendenti della società e altri soggetti che rivestono un ruolo chiave nella società.
Assicurazione contro il rischio di morte o infortuni professionali
La polizza contro gli infortuni professionali può costituire una forma di tutela dell'azienda in relazione all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni per eventi che riguardano il soggetto assicurato e che possono verificarsi nello svolgimento dell'attività lavorativa (rischi professionali). Le polizze contro il rischio di morte, invece, prevedono la corresponsione di un capitale se il soggetto assicurato muore durante la durata della polizza per motivi professionali. Entrambe queste tipologie di polizze hanno lo scopo di precostituire le somme necessarie per minimizzare i danni subiti dalla società al verificarsi dell'evento assicurato (morte o infortunio professionale) per il fatto di dover sostituire il soggetto assicurato. Ai fini fiscali, in funzione dei beneficiari delle polizze, è possibile distinguere i seguenti casi:
Soggetto beneficiario: il dipendente (ovvero i relativi eredi in caso di morte)
Nel caso in cui i dipendenti (o i relativi eredi) dovessero essere i beneficiari della polizza, i premi versati dalla società (datore di lavoro):
1) in capo al dipendente (soggetto assicurato e beneficiario): in caso di superamento della soglia minima di rilevanza (pari a euro 258), i premi versati a copertura dei citati rischi, unitamente agli eventuali altri fringe benefit erogati, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF in qualità di “compenso in natura”. Se di importo inferiore o uguale a detto importo, unitamente ad altri benefit, non è assoggettato a tassazione. Attenzione: si tratta di un limite assoluto da non superare (a pena della perdita dell'intero beneficio fiscale),
2) in capo alla società (soggetto contraente): rappresentano un costo integralmente deducibile ai fini IRES. Al momento del riconoscimento dell'indennizzo assicurativo:
- in caso di infortunio, l'indennizzo costituisce un provento tassabile ai fini IRPEF (ad esclusione dell'ipotesi di invalidità permanente) poiché conseguito in sostituzione di redditi (è fatta salva la possibilità di optare per la tassazione separata qualora ricorrano i requisiti previsti dal TUIR);
- in caso di morte: l'indennizzo percepito dagli eredi non costituisce reddito imponibile.
Nel DMZ Aggiorna di domani verrà trattato il caso di morte o infortuni di dipendenti e amministratori quando il soggetto beneficiario è la società
Lo Studio resta a completa disposizione
