DMZ AGGIORNA N. 77 DEL 21 APRILE 2023
Come preannunciato nel DMZ Aggiorna di ieri, oggi verrà trattato il trattamento fiscale dell’ Assicurazione contro il rischio di morte o infortuni professionali nel caso in cui il
Soggetto beneficiario sia: la società In questa ipotesi:
1) in capo al dipendente (soggetto assicurato): i premi versati dalla società non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF e ciò in quanto la stipula della polizza risponde ad un interesse esclusivo della società;
2) in capo alla società (soggetto contraente e beneficiario): la deducibilità del costo relativo ai premi pagati per assicurare il caso di morte (o infortuni professionali) dell'amministratore o di altre figure chiave aziendali è da sempre oggetto di vivaci discussioni interpretative. La questione verte sulla possibilità di considerare inerenti questi costi in conformità a quanto previsto dal TUIR.
A titolo esemplificativo, nel febbraio 2005, la Direzione Regionale Entrate del Piemonte ha affermato che: “i costi sostenuti (…) a fronte del pagamento dei premi per le polizze assicurative non possono essere considerati funzionali alla produzione del reddito”.
Per converso, la dottrina (Norma di comportamento ADC Milano 154/2004 e pareri della Fondazione Studi Consulenti del lavoro 4 aprile 2012 n. 14 e 4 marzo 2010 n. 7) si è sempre schierata a favore della deducibilità fiscale di questi premi nella considerazione che il decesso o l'infortunio dell'amministratore costituiscono eventi forieri di conseguenze sfavorevoli per la società.
La vicenda è anche oggetto di diverse pronunce in giurisprudenza. La Corte di Cassazione ha ritenuto non deducibili per il datore i costi relativi all'assicurazione per infortuni del personale assunto con la qualifica di dirigente, impiegato e di quadro laddove, al verificarsi dell'evento assicurato (con risarcimento spettante al datore) nella considerazione che “tali costi, ai sensi dell'articolo 109 del Tuir, pur se inerenti alla gestione dell'impresa, non sono tuttavia deducibili in quanto non riconducibili ai ricavi o proventi aziendali” (Cass. n. 20084/2009; Cass. n. 8818/1995). Un'ulteriore sentenza sfavorevole alla deduzione è stata espressa dalla CTR della Lombardia nella sentenza 615/2018, in cui, con riferimento ai premi relativi alle polizze assicurative sottoscritte da una società per coprirsi dall'evento morte del proprio amministratore (c.d. polizze key man), è stato riconosciuto il difetto di inerenza di questi costi, stante l'assenza di un rapporto di causalità diretta tra l'evento morte e l'attività d'impresa.
Queste interpretazioni destano forti perplessità poiché il fatto che la verifica dell'inerenza debba essere effettuata assumendo a riferimento l'attività svolta - non solo la capacità di produrre ricavi - può definirsi un principio ormai consolidato.
Infine si ricorda che, al verificarsi dell'evento indicato nel contratto, l'indennizzo liquidato dalla compagnia assicurativa rappresenta, in capo alla società, una sopravvenienza attiva tassabile ai fini IRES ed IRAP.
Nel prossimo DMZ Aggiorna verrà trattata la disciplina fiscale delle Assicurazione contro il rischio di infortuni extra-professionali.
Lo Studio resta a completa disposizione
