DMZ AGGIORNA N. 154 DEL 7 SETTEMBRE 2023

L'Agenzia delle Entrate, in una circolare pubblicata nel mese di agosto 2023, ha  illustrato le novità  in materia di agevolazioni per il lavoratore dipendente con figli a carico.

Il così detto Decreto Lavoro, convertito, con modificazioni, nella legge recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, ha stabilito, per il solo periodo d'imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento da euro 258,23 a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit.

Deroga al limite di esenzione dei fringe benefit

Per il solo periodo d'imposta 2023 viene derogata la precedente disciplina, stabilendo un nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente pari a euro 3.000 e includendo tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari fiscalmente a carico nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche non concorrono, nel rispetto del limite di euro 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 5% sui premi di produttività pure nelle ipotesi in cui, nei contratti aziendali o territoriali, siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

L'Agenzia precisa che le somme erogate dal datore di lavoro che beneficiano dell'esenzione (nell'anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) potevano riferirsi anche a fatture emesse nell'anno 2023 purché relative a consumi effettuati nell'anno 2022: in tal caso, le somme pagate per le utenze dal lavoratore dipendente nel 2023 che si riferiscono a consumi di competenza del 2022 – già rimborsate o per le quali siano già state erogate le somme dal datore di lavoro non possono essere considerate ai fini della nuova agevolazione in commento.

 

Perimetro soggettivo

L'agevolazione si applica ai fringe benefit percepiti dai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico: la deroga si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

Si rammenta che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51 (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili): per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a euro 4.000. La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno.

Nel DMZ Aggiorna di domani si illustrerà a chi è riconosciuta l'agevolazione in commento e gli adempimenti del lavoratore e del datore di lavoro.

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