DMZ AGGIORNA N. 50 DELL’11 MARZO 2024
Il decreto che disciplina il nuovo strumento di compliance costituito dal concordato preventivo biennale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024, pertanto ora sono ufficiali le regole poste a fondamento del “patto biennale” con il Fisco.
Tuttavia, la novità richiede ancora l’approvazione di alcune disposizioni di attuazione per rendere effettivamente operativo il nuovo strumento. Un punto di particolare rilievo, che potrebbe limitare non poco l’accesso al concordato, è costituito dalla previsione che inibisce l’accesso al concordato ai contribuenti che nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta hanno debiti tributari pari o superiori a 5.000 euro.
Pertanto, il contribuente dovrà autonomamente verificare la non sussistenza di tale causa ostativa. Diversamente avrà comunque la possibilità di estinguere le proprie pendenze con il Fisco in modo da poter accettare la proposta e trovare un accordo sul reddito per il biennio 2024-2025.
È dunque necessario fare chiarezza su quali siano i debiti rilevanti che non consentono di fruire della novità. La norma fa espresso riferimento ai debiti amministrati dall’Agenzia delle entrate. Restano quindi esclusi i debiti relativi ai tributi locali, come ad esempio l’IMU o i debiti relativi a tributi doganali. Al fine di verificare che l’ammontare del debito complessivo non abbia raggiunto il limite di 5.000 euro devono essere compresi gli interessi e le sanzioni, ma anche i contributi previdenziali.
A tal proposito la disposizione prevede espressamente che i debiti devono essere definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti ad impugnazione. Tali condizioni devono sussistere, come detto, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta.
Può ad esempio verificarsi che con riferimento ad un contenzioso tributario in corso il contribuente abbia ottenuto la sospensione della riscossione nell’anno 2023. In tale ipotesi lo stesso contribuente può accettare la proposta. L’accettazione rimane valida anche se nel successivo anno 2024 il giudicato è sfavorevole e quindi si perde il beneficio della sospensione. In tale ipotesi l’Agenzia delle entrate ha titolo per attivare la riscossione provvisoria a seguito del giudizio di primo grado. Se tale circostanza interviene nel primo anno del concordato (non nell’anno precedente), il venir meno della condizione iniziale non impedisce di considerare valida la proposta. Non si verifica in tale ipotesi la decadenza dal nuovo istituto.
È interessante anche la precisazione della norma secondo cui non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di rateazione “sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili”.
Si consideri ad esempio il caso di un contribuente che ha chiesto la rateazione di una cartella di pagamento. Secondo quanto previsto dalla disposizione, è irrilevante che alcune rate siano scadute e non ancora pagate. Ai fini della verifica del raggiungimento del limite di 5.000 euro deve essere considerato l’intero importo iscritto a ruolo, ma solo nel momento in cui il contribuente sarà decaduto dal piano di rateazione.
La soluzione è la medesima con riferimento ad un “avviso bonario” oggetto di rateazione. Il mancato pagamento di una rata è irrilevante. L’intero importo di cui all’avviso bonario non deve essere considerato. Invece concorrerà, qualora il contribuente non abbia regolarizzato il mancato pagamento della rata (con ravvedimento operoso) entro la scadenza della rata successiva. Anche in tale ipotesi il debito complessivo sarà rilevante solo in caso di decadenza dalla rateazione dell’avviso bonario e in attesa della notifica della relativa cartella di pagamento.
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