DMZ AGGIORNA N. 223 DEL 14 DICEMBRE 2023
Come ogni anno, entro il 27 dicembre i contribuenti IVA sono chiamati al versamento dell’acconto. Anche quest’anno per l’adempimento non si rilevano novità.
L’acconto dovrà essere versato con codice tributo 6013 per i contribuenti mensili, e 6035 per i contribuenti trimestrali, solo se di ammontare superiore ad euro 103,29.
Per determinare l’ammontare dovuto è possibile fare ricorso al più conveniente delle tre metodologie di seguito riportate:
- calcolo storico: l’acconto è pari all’88% dell’IVA a debito che emerge dalla liquidazione dell’anno precedente, senza tenere conto dell’acconto versato per il 2022 e di eventuali crediti precedenti;
- calcolo previsionale: l’acconto è pari all’88% dell’IVA che si presume sarà a debito per la liquidazione IVA di riferimento (dicembre 2023, IV trimestre 2023 o annuale 2023);
- liquidazione al 20 dicembre 2023: l’acconto è pari al 100% del saldo a debito emergente da una specifica liquidazione IVA effettuata alla data del 20/12, considerando, per l’aspetto IVA vendite, tutte le operazioni effettuate, anche se non ancora fatturate, mentre per quanto riguarda l’aspetto IVA acquisti considerando tutte le fatture ricevute e registrate sul registro IVA entro tale data.
Nel caso di acconto calcolato con liquidazione IVA dedicata al 20 dicembre 2023 occorre prestare molta attenzione al fatto che la norma fa espresso riferimento alle operazioni effettuate, e non solo a quelle fatturate / registrate. Ad esempio, nel caso di beni mobili consegnati con DDT entro il 20 dicembre 2023, per i quali il contribuente ha deciso di emettere fattura differita, ci si trova dinnanzi ad una operazione effettuata ma a fronte della quale, legittimamente, la fattura non è ancora stata emessa. anche queste tipologie di operazioni, il cui termine di fatturazione e registrazione effettivamente non è ancora scaduto, dovranno entrare nel computo della liquidazione IVA ‘speciale’ del 20 dicembre ai fini del calcolo dell’acconto IVA.
Non devono versare acconto IVA:
i contribuenti che nel 2023 sono “non IVA”, ovvero forfettari o i contribuenti persone fisiche che hanno locato l’unica azienda posseduta
- i contribuenti sprovvisti di un dato sul quale effettuare il conteggio con criterio storico, ovvero coloro i quali nel 2022 non erano titolari di partita IVA, oppure erano in tale anno in regime forfettario
- i contribuenti che non sono tenuti ad effettuare la liquidazione IVA per la quale il versamento dell’acconto si rende dovuto, e quindi, per i mensili, i cessati entro il 30 novembre 2023, e per i trimestrali i cessati entro il 30 settembre 2023.
In caso di mancato o insufficiente versamento la sanzione applicabile è pari al 30%, ridotta alla metà se il versamento avviene entro 90 giorni. E’ ulteriormente possibile applicare le riduzioni previste dal ravvedimento operoso.
Lo Studio resta a completa disposizione
