DMZ AGGIORNA N. 89 DEL 14 MAGGIO 2025
Con l’approssimarsi della scadenza relativa al calcolo delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, riteniamo utile ricordare che, in alcuni casi, il computo dell’importo dovuto segue regole completamente diverse da quelle ordinarie e le novità riguardano i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale.
Per quei contribuenti, le imposte da versare devono essere determinate tenendo conto del reddito concordato. Inoltre, l’extra reddito 2024 (normalizzato) rispetto al reddito relativo all’anno 2023 (anch’esso normalizzato) è assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 10, 12 o 15 per cento a seconda del grado di affidabilità del contribuente (in base al voto ISA ottenuto).
In realtà, non si tratta degli unici vantaggi in quanto, i contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (anni 2024 – 2025) possono anche beneficiare del “regime premiale” previsto dagli indicatori di affidabilità fiscale, qualunque sia il voto ISA ottenuto.
A differenza dei contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo biennale, i quali possono fruire del “regime premiale” ISA solo se hanno ottenuto un punteggio almeno pari ad 8, coloro che hanno aderito al “patto con il Fisco” possono beneficiare del predetto regime premiale indipendentemente dal voto ottenuto nell’anno. E’ quanto confermato dall’Agenzia nella sua Circ. n. 18/E del 2024 che, a pag. 20, scrive: “…. sono riconosciuti tutti i benefici premiali propri di tale strumento di compliance, come elencati dal decreto ISA: …”.
Ogni altro contribuente, potrà godere dei benefici solo a partire da un punteggio minimo pari a 8.
La logica è quella di attribuire maggiori vantaggi fiscali ai contribuenti che hanno ottenuto un voto ISA più elevato. Infatti, nel caso in cui il contribuente abbia ottenuto un voto ISA almeno pari a 9, riferibile al periodo d’imposta 2024 (Modello Redditi 2025), anche a seguito di adeguamento, è possibile beneficiare dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità con le seguenti soglie:
a) compensazione dei crediti di imposta di importo non superiore a 50.000 euro annui, risultanti dalla dichiarazione annuale dei redditi e Irap relative al periodo d’imposta 2024;
b) compensazione o richiesta di rimborso del credito (ovvero della prestazione della garanzia), per crediti Iva di importo non superiore a 70.000 euro annui, maturati con riferimento all’anno 2025;
c) compensazione o richiesta di rimborso (ovvero della garanzia) del credito Iva infrannuale, di importo non superiore a 70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno 2026.
Tali benefici vengono riconosciuti anche ai contribuenti con voto pari a 9, determinato come media semplice dei livelli affidabilità ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
Invece, per fruire della riduzione dei termini di accertamento di un anno il voto almeno pari ad 8 deve essere conseguito con riferimento alla singola annualità (non si applica il criterio della media).
L’esonero dall’apposizione del visto di conformità viene riconosciuto anche laddove il voto ISA (anno d’imposta 2024) sia inferiore a 9, ma almeno pari a 8 (anche per adeguamento) con riferimento alle seguenti soglie:
a) compensazione dei crediti d’imposta per un importo non superiore a 20.000 euro annui risultanti dal modello di dichiarazione dei redditi e IRAP per il periodo d’imposta 2024;
b) compensazione, richiesta del rimborso (ovvero della garanzia) dei crediti Iva di importo non superiore a 50.000 euro annui, come desumibili dalla dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2025;
c) compensazione, richiesta del rimborso (ovvero della garanzia) del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno 2026.
Anche in questo caso, i medesimi benefici vengono riconosciuti con un voto almeno pari a 8,5 ottenuto come media semplice dei voti ISA degli anni 2023 e 2024.
Per gli altri benefici continuano ad applicarsi gli stessi parametri dello scorso anno.
Lo Studio resta a completa disposizione
