DMZ AGGIORNA N. 45 DEL 04 MARZO 2024
Nel Vademecum della Fondazione Enasarco viene regolamentato il rapporto di intermediazione in ottemperanza alle diverse figure degli intermediari del commercio, così definito:
“Sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione tutti i soggetti di cui all'articolo 1 che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia. L'obbligo di iscrizione riguarda sia gli agenti operanti individualmente, sia quelli operanti in forma societaria o comunque associata, qualunque sia la configurazione giuridica assunta.”
L'obbligo di iscrizione alla Fondazione è a carico del mandante e nasce nel momento in cui viene conferito un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale.
In Italia, le due maggiori figure professionali utilizzate al fine di favorire gli scambi commerciali tra imprese e clienti sono:
- Agente di commercio;
- Procacciatore d'affari.
È alquanto sottile la linea di demarcazione delle due figure, tanto da essere spesso confuse (anche volontariamente) con scopo puramente elusivo.
Sulla base di quanto appena esposto e a seguito dell'abolizione dell'Albo Agenti e Rappresentanti, la Fondazione Enasarco ha disposto l'effettuazione di numerosi accertamenti rispetto ai rapporti intercorsi tra le parti, riqualificando spesso i rapporti come agenzia e chiedendo, di conseguenza, il versamento dei contributi omessi. La diversa qualificazione del rapporto, infatti, comporta importanti risvolti civilistici e fiscali.
Elemento sul quale mettere l’attenzione ai fini della corretta qualificazione del rapporto, che assume maggiore significatività e che, di fatto, distingue le due figure professionali è la stabilità del rapporto. In altri termini, la prestazione che si ripete periodicamente nel tempo, non assume solo carattere di continuità, ma fa desumere l'esistenza, tra impresa e intermediario, di un impegno contrattuale alla base e che l'osservanza di quest'ultimo, qualifichi il rapporto stesso.
Di contro, non devono essere iscritti all'Enasarco tutti coloro che svolgono un'attività di intermediazione che:
- non ha per oggetto la promozione della conclusione di contratti;
- è priva dei requisiti di stabilità e continuità propri del contratto di agenzia.
A queste figure professionali non si applica la normativa Enasarco e sono, pertanto, escluse dal trattamento previdenziale della Fondazione.
Tra i soggetti esclusi nel Vademecum ritroviamo i procacciatori di affari.
Il rapporto di lavoro del procacciatore di affari si concretizza nella raccolta delle proposte di contratto di potenziali clienti. Queste verranno trasmesse al preponente senza mai disporre del potere di rappresentanza. Il rapporto è caratterizzato dall'assenza del vincolo di stabilità e in via del tutto episodica, nonché dall'assenza del diritto di esclusività che spesso caratterizza il contratto di agenzia.
Tuttavia, nel caso in cui un procacciatore di affari svolga un'attività i cui requisiti siano riconducibili a quelli dell'agente di commercio (in particolar modo facendo riferimento alla stabilità dell'incarico), si potrà essere considerati agenti a tutti gli effetti. Infatti, la figura del procacciatore di affari presuppone l'assoluta occasionalità della prestazione, finalizzata alla promozione di affari. Pertanto, anche su un ridotto volume di affari, ma ripetuto nel tempo, potrebbe essere valutato in sede di accertamento come la prova dell'esistenza, di fatto, di un mandato di agenzia.
Lo Studio resta a completa disposizione.