DMZ AGGIORNA N. 175 DEL 29 SETTEMBRE 2025

Come già precedentemente indicato, la Legge di Bilancio 2025, per consentire all’Amministrazione finanziaria di disporre in maniera precisa dei dati comunicati dai contribuenti tenuti agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, ha modificato in parte norme precedenti.

In particolare, al fine di garantire un monitoraggio completo anche delle somme pagate con strumenti tracciati (ad esempio, carte di debito e carte di credito), è stato previsto un vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (ad esempio, il POS) con lo strumento mediante il quale sono registrati, memorizzati e trasmessi i dati dei corrispettivi (di regola, il registratore telematico) per consentire l’emersione di un’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini.

Assonime, con sua circolare, nell’illustrare le novità in materia di IVA introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, ha esaminato le nuove disposizioni relative al monitoraggio dei corrispettivi pagati con strumenti tracciati.

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici deve essere sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati, memorizzati, e trasmessi, in forma aggregata, i dati dei corrispettivi, nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

Al fine di assicurare il rispetto dell’obbligo di memorizzare e trasmettere i pagamenti elettronici, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto l’irrogazione di specifiche sanzioni amministrative, segnatamente:

  • nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici, si applica la sanzione di 100 euro per ciascuna trasmissione (entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre), se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
  • nei casi di mancato collegamento tra lo strumento di accettazione dei pagamenti elettronici e lo strumento di invio dei corrispettivi, si applica la sanzione da 1.000 a 4.000 euro.

Alla sanzione pecuniaria, si accompagna l’applicazione delle sanzioni accessorie, che prevedono la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Le disposizioni in esame non sono immediatamente operative a decorrere dal 1° gennaio 2025, posto che esse trovano applicazione dal 1° gennaio 2026, al fine di consentire un lasso temporale necessario per gli adeguamenti tecnici richiesti dall’implementazione della normativa in esame.


Infine, Assonime ricorda che la materia relativa agli adempimenti della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è stata, di recente, modificata, in un’ottica di semplificazione, con riferimento alla trasmissione dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici. In particolare il DLgs. di riferimento mira a regolare l’adempimento fiscale della trasmissione che tiene conto delle specifiche caratteristiche tecniche delle colonnine di ricarica elettrica e, a tal fine, demanda la definizione degli aspetti tecnici ad uno specifico provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della disposizione (e, quindi, dal 13 giugno 2025).

Tale regolamentazione tecnica escluderà qualsiasi informazione sui clienti, tenendo conto che i servizi di ricarica elettrica dei veicoli effettuati tramite stazioni di ricarica non prevedono l’identificazione del cliente.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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