DMZ AGGIORNA N. 179 DEL 3 OTTOBRE 2025

Il finanziamento da parte di soggetti terzi, non soci, a favore di una società a responsabilità limitata (S.r.l.) rappresenta una fattispecie legittima e sempre più diffusa, soprattutto per le piccole e medie imprese che hanno necessità di reperire risorse finanziarie al di fuori dei canali bancari tradizionali. Tuttavia, tale operazione deve rispettare precise regole civilistiche, fiscali e contabili per evitare di incorrere in rischi di nullità contrattuale o, peggio, in violazioni penali legate all’esercizio abusivo di attività finanziaria.

 

Il quadro civilistico: il mutuo tra privati

Dal punto di vista civilistico, il finanziamento tra terzo e società si configura come un contratto di mutuo ai sensi dell’articolo 1813 del Codice civile, che si perfeziona con la consegna della somma di denaro (contratto reale). È irrilevante la forma scritta: essa non è richiesta anche se, per ragioni di prova e tutela, è sempre raccomandabile formalizzare l’accordo in un contratto scritto.


Il mutuo può essere:

  • fruttifero, cioè con pagamento di interessi, determinati contrattualmente, secondo gli usi o, in mancanza, nella misura legale;
  • infruttifero, ossia privo di interessi.

Se non è stabilita una scadenza per la restituzione, questa può essere fissata dal giudice o subordinata alle condizioni economiche del mutuatario.

Aspetti bancari e limiti normativi

Il Testo Unico Bancario stabilisce che l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico è riservata ai soggetti autorizzati (banche e intermediari iscritti in appositi elenchi). Tuttavia la delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) del 19.07.2005 ha precisato che non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico:

  • quella effettuata sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti;
  • mediante contratti che evidenziano la natura di finanziamento.

In sintesi, un privato può finanziare una S.r.l. purché:

  • l’operazione sia occasionale e non abituale;
  • sia tracciata (bonifico, assegno);
  • vi sia un contratto che descriva chiaramente la natura del finanziamento.

Il Tribunale di Roma (sent. n. 3735/2023) ha confermato che la dazione di somme da parte di un terzo non socio non costituisce raccolta abusiva del risparmio, purché manchi l’organizzazione professionale e l’abitualità.

Nel prossimo DMZ Aggiorna proseguiremo la trattazione del tema.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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