DMZ AGGIORNA N. 90 DEL 15 MAGGIO 2025

L’Apprendistato di alta formazione e ricerca è un contratto di lavoro finalizzato al conseguimento di titoli di studio quali diploma di istruzione secondari superiore, diploma di laurea, master e dottorato di ricerca.

Il datore di lavoro che intende stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca deve sottoscrivere un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l’ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico datoriale secondo un particolare.


L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi di formazione interna ed esterna, concordati dall’istituzione formativa e dal datore di lavoro e attuati sulla base di uno specifico protocollo. Il suddetto protocollo stabilisce, altresì, il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore in ragione del numero di ore di formazione svolte in azienda.


I periodi di formazione interna ed esterna sono articolati anche secondo le esigenze formative e professionali dell’impresa e le competenze tecniche e professionali correlate agli apprendimenti ordinamentali che possono essere acquisiti nell’impresa.


Per la formazione esterna i limiti sono i seguenti:

  1. Corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato: la formazione esterna non può essere superiore al 65% dell’orario ordinamentale;
  2. Percorsi di studi universitari, compresi i dottorati, e dell’alta formazione artistica musicale e coreutica: è assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari (CFU), la formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell’ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento universitario;
  3. Percorsi di istruzione tecnica superiore e di alta formazione regionale: assunto a base di calcolo l’orario obbligatorio ordinamentale, la formazione esterna non può essere superiore al 60% di tale orario.

Con riferimento ai percorsi di cui sopra, la formazione interna invece è pari al differenziale tra le ore del percorso formativo ordinamentale e quelle di formazione esterna. L'istituzione formativa, anche avvalendosi del datore di lavoro, effettua il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti relativi alle attività formative interne.


Appare utile rammentate che nell’ambito del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo per la formazione esterna all’azienda svolta nell’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto.


Per le ore di formazione invece a carico del datore di lavoro, deve essere riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta, ferme restando le diverse previsioni della contrattazione collettiva.

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