DMZ AGGIORNA N. 83 DEL 6 MAGGIO 2025
Nel DMZ Aggiorna di oggi si completa la trattazione del tema iniziato ieri.
Misura dell’esonero: La riduzione contributiva è concessa su domanda e si applica sulla sola aliquota IVS. Non sono, quindi, previste riduzioni sul contributo di maternità, pari a 7,44 euro annui, e, per gli iscritti alla Gestione commercianti, sull’aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell’attività commerciale senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Lo sconto contributivo è attribuito per 36 mesi decorrenti dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. La riduzione, pertanto, è riconosciuta dalla data di effettiva prima iscrizione alla gestione previdenziale e con la medesima decorrenza dell’obbligo contributivo.
Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la data di avvio dell’attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma (purché entrambe le date ricadano nell’arco temporale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025), i 36 mesi di riduzione contributiva decorrono anche in questo caso dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale.
Accredito contributivo: Ai fini dell'accredito contributivo è previsto che, se un soggetto versa contributi pari o superiori a quelli calcolati sul reddito minimale, ha diritto all’accredito di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.
Al contrario, nel caso di versamento di un importo di contributi calcolati in applicazione della riduzione contributiva in misura inferiore all’importo del contributo calcolato sul minimale di reddito a tariffazione ordinaria, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti (ad esempio, se versa il 50% del contributo minimo, ottiene l’accredito di 6 mesi di contribuzione).
Incompatibilità con altre agevolazioni: Stante l’alternatività rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota, il beneficio contributivo in oggetto non può essere riconosciuto nel caso in cui i lavoratori già fruiscano della riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, o del regime forfettario.
Tuttavia, qualora il contribuente abbia richiesto l’applicazione del regime forfettario prima del 24 aprile 2025, lo stesso potrà presentare la domanda di riduzione contributiva del 50% prevista dalla legge di Bilancio 2025. Ciò determinerà la disapplicazione del regime previdenziale forfettario dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale e l’applicazione della riduzione contributiva in trattazione.
L’Inps fa presente, inoltre, che - in via eccezionale e per il solo anno 2025 - tale opzione non determinerà l'impossibilità di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato al termine della fruizione della riduzione contributiva per i nuovi iscritti nell’anno 2025.
Sarà, invece, possibile per il beneficiario della riduzione al termine della fruizione di quest’ultima, chiedere l’applicazione del regime forfettario previdenziale.
Presentazione della domanda: Ai fini del riconoscimento della riduzione contributiva occorre presentare apposita domanda all’Inps, dichiarando il possesso dei requisiti previsti, sotto la propria responsabilità. La domanda deve essere presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il relativo modulo, che verrà rilasciato con apposito Messaggio da parte dell’Inps. I contribuenti in possesso dei requisiti che intendono presentare domanda, qualora abbiano versato la contribuzione in misura piena, potranno utilizzare gli importi eccedenti versati in compensazione sulle rate successive o a rimborso.
Lo Studio resta a completa disposizione