DMZ AGGIORNA N. 179 DEL 12 OTTOBRE 2023
Nel DMZ Aggiorna di oggi proseguiremo la trattazione, in sintesi, della normativa sull’assegnazione agevolata, iniziata qualche giorno fa, con particolare riguardo all’imposta IVA.
In ambito dell'IVA si dovrà eventualmente applicare la rettifica della detrazione relativamente all'imposta detratta in sede di acquisizione dei beni assegnati o ceduti.
L'imposizione sostitutiva “copre” solo le imposte sui redditi e l'IRAP, mentre per l'IVA si guarda al criterio generale in base al quale le assegnazioni di beni ai soci costituiscono cessioni di beni e integrano il presupposto oggettivo ai fini dell'applicazione dell'imposta.
L'IVA deve essere quindi assolta secondo le aliquote ordinariamente previste, senza agevolazioni.
Valgono anche in queste operazioni i principi relativi all'autoconsumo che prevedono la non applicazione dell'IVA con riguardo ai beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta:
in altri termini, agli effetti dell'imposta rilevano tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell'acquisto, dell'importazione o dell'effettuazione degli investimenti prima indicati.
Esulano invece dall'ambito applicativo del tributo le fattispecie di assegnazione di beni in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto.
Ai fini della determinazione della base imponibile va ordinariamente fatto riferimento al criterio costituito “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni”.
Mentre nell'imposizione diretta è “pacifica” la possibilità di determinare la base imponibile della cessione - assegnazione - trasformazione agevolata sulla base del “mercato”, per quanto riguarda l'IVA è necessario adottare un criterio compatibile con l'ordinamento comunitario, in particolare, il problema si pone per le ipotesi in cui manchi qualsiasi riferimento a un prezzo di acquisto originario o a un costo (es.: fabbricato non acquistato ma costruito dal soggetto).
In tali situazioni è ammessa la possibilità di determinare la base imponibile secondo il criterio del prezzo d'acquisto di beni similari (a condizione che esistano beni simili sul mercato) sulla base dei prezzi di mercato per il medesimo tipo di beni al momento della destinazione dell'immobile.
Il perfezionamento delle operazioni agevolate deve avvenire in sede dichiarativa con la compilazione del quadro RQ, sezione XXIV, del Modello REDDITI SC e SP. Al riguardo è utile richiamare il fatto che, in ragione del versamento dell'imposta sostitutiva, i componenti di reddito scaturenti dall'operazione non sono ulteriormente tassati e quindi è necessario operare una variazione in diminuzione per la plusvalenza realizzata.
Analoghe variazioni, seppure prive di codici specifici, devono essere operate ai fini IRAP.
Nel DMZ Aggiorna di domani proseguiremo la trattazione delle proroghe relative alla rideterminazione delle cripto-attività.
Lo Studio resta a completa disposizione
