DMZ AGGIORNA N. 177 DEL 10 OTTOBRE 2023
Come anticipato nel DMZ Aggiorna di ieri, nel DMZ Aggiorna di oggi tratteremo la disciplina in sintesi di detta normativa.
Assegnazione agevolata dei beni ai soci: la disciplina in sintesi
Le società commerciali possono assegnare o cedere ai propri soci (risultanti al 30 settembre 2022) in modalità agevolata, beni immobili diversi da quelli strumentali per natura, concessi in locazione o comunque non utilizzati direttamente dall'impresa, ovvero diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività e beni mobili registrati.
Focalizzandosi sull'assegnazione dei beni ai soci, il bene viene dato ai soci e contemporaneamente va a diminuire il patrimonio netto della società e tale operazione si concretizzerà con una distribuzione di utili, con una distribuzione di riserve di capitale o con una riduzione del capitale sociale (operazioni che nella generalità dei casi sono effettuate avendo come contropartita il denaro, mentre nella disciplina in esame i soci hanno come contropartita un bene immobile o un bene mobile registrato).
L'agevolazione consiste nell'assolvimento di un'imposta sostitutiva dell'8% o del 10,5% (per le società considerate non operative in due periodi di imposta su tre di quelli precedenti quello in corso al momento dell'assegnazione) sul plusvalore del bene da assegnare o da cedere ai soci, oppure che fuoriesce dal regime d'impresa in virtù della trasformazione in società semplice. Il plusvalore è dato dalla differenza tra valore normale del bene e costo fiscale.
In alternativa, per i soli beni immobili, è consentito prendere a riferimento, in luogo del valore normale, il così detto valore catastale del bene, derivante dall'applicazione alla rendita catastale di specifici moltiplicatori.
In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori (viene quindi applicato il minore tra il Valore Normale e secondo il criterio catastale).
Questo criterio agevolativo non trova però applicazione in ambito IVA.
Secondo quanto è stato posto in luce nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2016, la base imponibile dell'imposta sostitutiva, e di conseguenza il tributo da assolvere, può anche essere pari a zero, nell'ipotesi in cui il valore normale/catastale dei beni assegnati sia inferiore al loro costo fiscalmente riconosciuto.
In questa evenienza, la minusvalenza generata non è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, ma la mancanza di base imponibile non preclude la possibilità di fruire del beneficio.
Nel DMZ Aggiorna di domani proseguiremo la trattazione, in sintesi, della normativa sull’assegnazione agevolata, con particolare riguardo a quando deve avvenire l’effettuazione dell’operazione
Lo Studio resta a completa disposizione
