DMZ AGGIORNA N. 81 DEL 28 APRILE 2023
Nel DMZ AGGIORNA di oggi si prosegue con i beni interessati e l’imposta sostitutiva.
Beni interessati
Sono i beni mobili iscritti in pubblici registri, non strumentali all'attività d'impresa, e i seguenti beni immobili (terreni o fabbricati):
- strumentali per natura non direttamente utilizzati dall'impresa (ad esempio, concessi in locazione o comodato)
- i così detti immobili "patrimonio";
- quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Le caratteristiche dei beni vanno verificate all'atto dell'assegnazione/cessione (non in quello della delibera che dispone l’assegnazione o la cessione), a prescindere dalla data di acquisizione al patrimonio della società.
Il cambiamento di destinazione d’uso, anche se effettuato in prossimità della data di assegnazione per acquisire lo status di bene agevolabile, non è da considerarsi elusivo.
In via ordinaria, non rientrano nell’agevolazione l’assegnazione/cessione di singoli diritti, quali quelli reali afferenti i suddetti beni (es. usufrutto, nuda proprietà) ovvero quelli edificatori.
Ci sono tuttavia, casi particolare ammessi al beneficio:
- la società risulta titolare di un diritto reale parziale sul bene (nuda proprietà e ha dato in usufrutto o in abitazione il bene al socio), e se ne libera assegnando il bene al socio.
- la società ha la piena proprietà del bene e si libera dello stesso assegnando ai soci singoli diritti reali (ad esempio, usufrutto ad un socio e nuda proprietà a un altro socio).
Imposta sostitutiva
si applica con aliquota pari all’8% sulla base imponibile così determinata:
|
Assegnazione |
Cessione |
|
|
Beni mobili |
valore normale - costo fiscalmente riconosciuto |
corrispettivo (o valore normale, se questo è maggiore) - costo fiscalmente riconosciuto |
|
Immobili |
valore normale o valore catastale rivalutato moltiplicato per coefficiente - costo fiscalmente riconosciuto |
corrispettivo - costo fiscalmente riconosciuto (*) |
|
(*) Se il corrispettivo è inferiore al valore normale o al valore catastale del bene si assume in misura non inferiore a uno dei due valori. Esempio 1: corrispettivo 100, valore normale 110, valore catastale 90. E' possibile assumere il corrispettivo (100) essendo non inferiore al valore catastale. Esempio 2: corrispettivo 120 - valore normale: 110 - valore catastale: 100. Deve essere assunto il corrispettivo di 120. |
||
Nel DMZ Aggiorna di domani si illustreranno le modalità di pagamento dell’imposta
Lo Studio resta a completa disposizione
