DMZ AGGIORNA N.203 DEL 10 NOVEMBRE 2021
Il 28 ottobre scorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che la Commissione Ue ha espresso parere favorevole per l’esonero contributivo per assunzioni di donne svantaggiate, nonché per le trasformazioni dei relativi contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.
Come avevamo anticipato nel DMZ Aggiorna n. 49 del 12/03/2021, la norma in esame è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 che, per diventare operativa, aspettava solo il parere favorevole della UE.
L’agevolazione consiste in uno sgravio pari 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, dei contributi previdenziali e dei premi INAIL a favore dei datori di lavoro che nel biennio 2021/2022, assumano donne disoccupate o prive di impiego.
Lo sgravio, nello specifico, è applicabile a:
- donne lavoratrici over 50, disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere;
- donne prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
La durata complessiva di fruizione dello sgravio è pari a:
- 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato;
- 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato.
Il beneficio spetta nei casi:
- di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato;
- di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di soci di cooperativa;
- di assunzioni da parte di agenzie di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato;
- di trasformazioni di contratti da tempo determinato in contratti di lavoro a tempo indeterminato.
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