DMZ AGGIORNA N. 96  DEL 20 MAGGIO 2024

Tutte le principali novità in materia accertamento tributario, ovvero quelle relative al contraddittorio preventivo generalizzato, all’accertamento con adesione e agli atti di recupero, entreranno in vigore a decorrere dagli atti emessi successivamente al 30 aprile 2024 e agli inviti notificati successivamente alla medesima data.

 
In tema di recupero dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti vengono riscritte integralmente le norme che regolano gli atti di recupero. Fermi restando gli effetti per gli atti emessi precedentemente, a decorrere dal 30 aprile 2024 il nuovo decreto sostituisce la disciplina vigente da dicembre 2004.


Pur essendovi delle novità rilevanti, l’impostazione però non cambia. Gli atti di recupero mantengono le proprie caratteristiche, quale strumento prediletto per la riscossione dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati in compensazione, che non esclude tuttavia la possibilità per l’Amministrazione finanziaria, nel generale esercizio delle proprie attribuzioni e dei poteri conferiti, di avviare un’ulteriore azione accentratrice nei termini stabiliti per i singoli tributi. Gli atti di recupero, pertanto, non costituiscono l’unico strumento a disposizione dell’Agenzia delle entrate per la rettifica dei crediti d’imposta.


Quale atto di contestazione di violazioni in materia tributaria, gli atti di recupero dovranno essere motivati come un avviso di accertamento e notificati secondo le norme proprie degli atti impositivi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di utilizzo, per i crediti non spettanti, ed entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo, per i crediti inesistenti.

Come per il passato, pertanto, il giorno a partire dal quale decorrono i termini per il recupero dei crediti d’imposta non è il momento in cui il credito medesimo viene ad esistenza, ma il giorno dell’effettivo utilizzo in compensazione.


A differenza della precedente normativa, ai nuovi atti di recupero si applicheranno sempre le disposizioni relative alla riduzione ad 1/3 delle sanzioni amministrative in caso di definizione agevolata entro il termine previsto per la proposizione del ricorso. A differenza dagli avvisi di accertamento, tuttavia, in caso di acquiescenza, ovvero di accettazione integrale dei rilievi, il pagamento delle somme dovute dovrà avvenire in un’unica soluzione, senza possibilità di avvalersi della compensazione con altri crediti.



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