DMZ AGGIORNA N. 155 DEL 1^ SETTEMBRE 2025
Come già comunicato in precedenti DMZ Aggiorna, dal 2025 sono cambiate le regole fiscali per la tassazione dei veicoli aziendali ad uso promiscuo:
* nuove aliquote, * disciplina transitoria e * criteri di calcolo.
Con Circolare del 3 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi in merito alla riforma della tassazione dei redditi di lavoro dipendente connessi alla concessione in uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. Le modifiche, introdotte dalla legge di bilancio 2025 e integrate dal D.L. n. 19/2025, definiscono un nuovo impianto normativo volto a incentivare la mobilità sostenibile e a favorire la transizione ecologica.
Il documento fornisce un’analisi dettagliata delle nuove aliquote forfettarie, della disciplina transitoria e dei criteri per la determinazione del fringe benefit in funzione dell’effettivo utilizzo del veicolo. Vengono inoltre chiariti gli effetti della proroga contrattuale e della riassegnazione dei veicoli a nuovi dipendenti.
Nuovo regime di tassazione a partire dal 2025
Dal 1° gennaio 2025, per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo con contratti stipulati, immatricolati e assegnati a decorrere da tale data, il fringe benefit è calcolato forfetariamente al 50% del costo chilometrico di 15.000 km annui (tabella ACI), con riduzioni significative per veicoli elettrici (10%) e ibridi plug-in (20%).
L’applicazione del nuovo regime richiede il verificarsi congiunto dei seguenti requisiti:
- immatricolazione del veicolo dal 1° gennaio 2025;
- contratto di concessione stipulato dal 1° gennaio 2025;
- assegnazione (consegna) del veicolo al dipendente dal 1° gennaio 2025.
Per individuare i veicoli concessi in uso promiscuo che rientrano nella disciplina modificata dalla norma in esame, si ritiene che la concessione del veicolo in uso promiscuo non debba essere considerata un atto unilaterale del datore di lavoro, ma richieda l’accettazione del lavoratore. Tale accettazione si concretizza sia con la sottoscrizione dell’atto di assegnazione del fringe benefit, firmato da entrambe le parti — datore di lavoro e dipendente — sia con la consegna materiale del veicolo al lavoratore.
Di conseguenza, il momento rilevante per identificare i "contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025" coincide con la sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte di entrambe le parti.
Inoltre, nel rispetto del principio di cassa che governa la determinazione del reddito di lavoro dipendente, poiché il momento di percezione del bene in natura corrisponde a quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale del datore di lavoro ed entra in quella del dipendente, per l’applicazione della nuova normativa è necessario che l’autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore venga assegnato al lavoratore a partire dal 1° gennaio 2025.
Analogamente, secondo l’interpretazione fornita dalla stessa risoluzione, per veicoli «di nuova immatricolazione” si intendono quelli immatricolati dal 1° gennaio 2025 in poi.
In sintesi, si applica ai veicoli immatricolati, assegnati in uso promiscuo e consegnati al dipendente a partire dal 1° gennaio 2025.
Nel DMZ Aggiorna che verrà pubblicato domani, si continuerà la trattazione del tema.
Lo studio resta a vostra disposizione