DMZ AGGIORNA N. 157 DEL 3 SETTEMBRE 2025

Nel DMZ Aggiorna di oggi si completa la trattazione del tema iniziato due giorni fa, partendo da un esempio sulla disciplina da applicare in relazione a diversi periodi di acquisto e di assegnazione.

Per esempio:

  • veicolo ordinato il 10 luglio 2024, contratto stipulato il 20 dicembre 2024, immatricolato e consegnato a febbraio 2025: si applica la disciplina fiscale vigente al 31 dicembre 2024;
  • veicolo ordinato il 10 luglio 2024, contratto stipulato il 5 febbraio 2025, immatricolato e consegnato a maggio 2025: si applica comunque la disciplina fiscale vigente al 31 dicembre 2024.

Inoltre, chiarisce che la norma transitoria mira a garantire una progressiva attuazione delle misure di transizione energetica, senza penalizzare imprese e dipendenti. Se un veicolo ordinato entro il 31 dicembre 2024 e consegnato tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025 soddisfa i requisiti per le agevolazioni più favorevoli della legge di bilancio 2025, si applica la disciplina più vantaggiosa. La disposizione tutela l’affidamento dei contribuenti e non può produrre effetti penalizzanti rispetto alla normativa ordinaria.

 

Effetti della proroga e della riassegnazione del veicolo

 

In caso di proroga contrattuale, continua ad applicarsi la disciplina originaria se non intervengono modifiche soggettive o oggettive. Diversamente, in caso di riassegnazione a un nuovo dipendente, si applica il regime fiscale vigente al momento della nuova assegnazione, tenendo conto della natura e dei tempi di immatricolazione e contratto:

  • se la nuova assegnazione avviene entro il 30 giugno 2025, può applicarsi la disciplina transitoria;
  • se successiva, si applica il criterio del valore normale al netto dell’uso aziendale.

Tassazione secondo il valore normale per i casi residuali

Per i veicoli non rientranti nelle casistiche sopra indicate, la tassazione del fringe benefit avviene secondo il criterio generale: si considera il valore normale del bene, esclusa la quota riferibile all’utilizzo per finalità aziendali. Questo principio richiede una separazione documentata tra uso privato e professionale del mezzo.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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