DMZ AGGIORNA N. 18 DEL 02 FEBBRAIO 2022
AUTO-SORVEGLIANZA
IN CASO DI POSITIVITA’
AL COVID 19
Una delle maggiori novità dei recenti decreti legge emanati dal Governo è il nuovo concetto di “auto-sorveglianza”, che consiste nell'attività di monitoraggio autonomo e costante a cui sono tenuti tutti quei soggetti venuti a stretto contatto con un caso positivo di COVID-19, ma che:
- hanno completato il ciclo vaccinale con due dosi da meno di 120 giorni o;
 - si sono già sottoposti alle terza dose, la cosiddetta dose “booster”.
 
Per tutti questi soggetti la quarantena è sostituita da un periodo che viene definito “auto-sorveglianza” di 5 giorni, durante il quale è possibile circolare, ma indossando una mascherina di tipo FFP2.
In assenza di sintomi (o di tampone positivo) l'obbligo di utilizzo della mascherina FFP2 si estende fino ai 10 giorni dal contatto con la persona positiva.
E’ fortemente consigliabile che il datore di lavoro preveda una revisione del protocollo anti-contagio aziendale, attualizzandolo a questo nuovo concetto.
Quindi si dovrà procedere con l'individuazione delle prassi che possono essere messe in atto in azienda, fra cui:
- la modalità di lavoro agile per i lavoratori che sono in condizione di auto-sorveglianza;
 - in alternativa, ove non sia possibile adottare lo smart working, potrebbe essere opportuno rivedere il layout fisico delle postazioni di lavoro, dedicando spazi appositi ai lavoratori in auto-sorveglianza, o prevedendo un maggior distanziamento.
 
Il datore di lavoro dovrà anche procedere con l'attività di informazione nei confronti di tutti i lavoratori, comunicando le nuove regole adottate per prevenire il contagio in azienda e richiedendo di essere messo a conoscenza di eventuali casi di auto-sorveglianza tra i lavoratori.
Lo Studio resta a completa disposizione
