DMZ AGGIORNA N. 210 DEL 17 NOVEMBRE 2025

Con la riforma tributaria in corso, l’autotutela, che è quell’istituto che consente al fisco di correggersi, tornando sui propri passi, trova una disciplina organica e gli errori materiali, facilmente riconoscibili, compiuti dal contribuente, hanno una via privilegiata di risoluzione.

Dopo quasi trent’anni dall’entrata in vigore del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 1997, inerente l’esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell’Amministrazione Finanziaria, i decreti legislativi hanno riscritto procedure ormai consolidate.

Il principale difetto del precedente modello di autotutela era collegato all’assenza di una disposizione che prevedesse un obbligo di risposta dell’Amministrazione Finanziaria alle istanze di annullamento inviate dai contribuenti. Tale situazione condannava i medesimi ad attese estenuanti, con un inutile aggravio di costi (per i contribuenti) e procedure (per la collettività).

A causa di tale vizio procedurale, infatti, il contribuente che non riceveva risposta era obbligato ad impugnare il provvedimento impositivo negli ordinari termini di impugnazione, entro sessanta giorni dalla notifica dal ricevimento dell’atto “sbagliato”.

Con l’introduzione delle nuove procedure di autotutela obbligatoria e facoltativa, previste dallo  Statuto del Contribuente, lo stesso conquista due ottimi strumenti di difesa, efficaci soprattutto nel caso in cui l’atto emesso dall’Amministrazione Finanziaria sia caratterizzata da elementi di manifesta illegittimità.

Nell’esercizio del potere di autotutela obbligatoria, l’Amministrazione Finanziaria, d’ufficio (senza necessità di istanza di parte) o su istanza del contribuente (sempre possibile), deve procedere all’annullamento degli atti impositivi, o rinunciare all’azione impositiva già avviata, in caso di errore di persona, errore di calcolo, errore dell’individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’Amministrazione Finanziaria stessa, errore del presupposto d’imposta, mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente effettuati e mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza.

L’obbligo di annullamento viene meno in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria ovvero, ove non sia stato impugnato, decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato.

Nel Prossimo DMZ si completerà la trattazione del tema oggi iniziato.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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