DMZ AGGIORNA N. 211 DEL 18 NOVEMBRE 2025
Oggi verrà completata la trattazione del tema iniziato ieri.
Come indicato, nell’esercizio del potere di autotutela obbligatoria, l’Amministrazione Finanziaria, d’ufficio (senza necessità di istanza di parte) o su istanza del contribuente (sempre possibile), deve procedere all’annullamento degli atti impositivi, o rinunciare all’azione impositiva già avviata, in caso di errore di persona, errore di calcolo, errore dell’individuazione del tributo, errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’Amministrazione Finanziaria stessa, errore del presupposto d’imposta, mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente effettuati e mancanza di documentazione successivamente sanata entro i termini di decadenza.
All’atto pratico questa procedura potrà trovare applicazione, ad esempio, in caso di errori nel pagamento delle somme dovute. Si pensi al caso del contribuente che, in relazione ad un con-trollo automatizzato della propria dichiarazione dei redditi, abbia versato una rata del piano di rateazione riportando il codice atto corretto, ma utilizzando erroneamente il conto corrente della società a responsabilità limitata della quale è amministratore unico.
A causa di questo errore l’Amministrazione finanziaria contesta la decadenza del piano di versamento.
Pertanto, in vista della nuova procedura di autotutela obbligatoria, considerato il principio di collaborazione previsto dallo Statuto del contribuente (“i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”), e trattandosi di un errore materiale facilmente riconoscibile, nel caso di specie non si intravedono impedimenti rispetto alla possibilità di applicazione delle disposizioni in tema di autotutela obbligatoria, con possibilità di ulteriore tutela innanzi alla Corte di Giustizia ove l’Amministrazione Finanziare resti inerte o rigetti la richiesta.
A differenza di quanto accadeva in passato, nei casi tassativamente previsti, il rifiuto espresso o tacito all’istanza di autotutela obbligatoria costituisce un atto autonomamente impugnabile “in linea con le esigenze di certezza” alle quali la disposizione si ispira.
Si aprono per il contribuente, così, tre possibili strade di difesa:
- Se i termini di impugnazione dell’atto impositivo sono ancora pendenti il contribuente, come accadeva in passato, può decidere di impugnare l’atto principale ovvero, alla luce della riforma.
- impugnare il rifiuto espresso o tacito all’istanza di autotutela presentata in pendenza dei termini di impugnazione.
- Diversamente, qualora i termini di impugnazione siano già decorsi, e sempre che l’istanza di autotutela sia stata presentata entro un anno dal momento in cui l’atto è divenuto definitivo, il contribuente può impugnare il rigetto all’istanza di autotutela presentata.
Lo Studio resta a completa disposizione.
