DMZ AGGIORNA N. 28 DELL’8 FEBBRAIO 2024
Tra i vari vantaggi economici che un’azienda può riconoscere ai propri lavoratori dipendenti rientrano, certamente, i fringe benefit e la concessione dell’utilizzo di un’automobile o di un mezzo aziendale.
I redditi di lavoro dipendente sono governati dal principio di onnicomprensività in applicazione del quale costituiscono reddito di lavoro dipendente “tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Pertanto, sia gli emolumenti in denaro, sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere percepiti dal dipendente in relazione al rapporto di lavoro costituiscono, in linea generale, redditi imponibili e concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Tuttavia, Il successivo articolo del TUIR individua specifiche deroghe al principio della totale tassabilità del reddito di lavoro dipendente, elencando le componenti reddituali che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte.
Fra quest’ultimi il regime fiscale degli autoveicoli, motocicli e ciclomotori, concessi in uso promiscuo ai dipendenti, prevede per gli stessi, in deroga al generale criterio di tassazione dei fringe benefit basato sul loro "valore normale", un criterio di determinazione forfettaria del quantum da assoggettare a tassazione. Con l’espressione “auto uso promiscuo”, si intendono i veicoli che l’azienda possiede e dà in beneficio al dipendente, che ne può usufruire anche al di fuori dell’orario di lavoro, per scopi personali. Il termine promiscuo significa proprio che il veicolo viene utilizzato sia come auto aziendale, sia come auto personale.
La Legge di bilancio 2020, in vigore dal 1° gennaio 2020, ha modificato la norma prima citata, al fine di incentivare il ricorso all'utilizzo di veicoli meno inquinanti.
Nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2023 sono state pubblicate le tabelle nazionali 2024 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI, necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti.
Dal 1° luglio 2020, in forza della modifica introdotta, la percentuale di utilizzo privato dell’auto aziendale è cambiata e la tassazione che il dipendente deve versare corrisponde ad una percentuale che varia in base alle emissioni di CO2 dell’auto in questione, la percentuale va poi moltiplicata per il costo al km dell’auto indicato nelle tabelle ACI. L’intento è quello quindi di scoraggiare l’acquisto e l’utilizzo di auto con emissioni superiori a 190 g/km, prevedendo un incremento della percentuale assoggettata a tassazione sulla base di questi parametri:
- emissioni di CO2 non superiori a 60g/km: 25%;
- emissioni di CO2 tra 60 e 160 g/km: 30%;
- emissioni di CO2 tra 160 e 190 g/km: 50%;
- emissioni di CO2 superiori a 190 g/km: 60%.
Lo Studio resta a completa disposizione
