DMZ AGGIORNA N. 181 DEL 30 SETTEMBRE 2024

 

A decorare dalle comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 saranno concessi ulteriori trenta giorni a quelli già previsti per la gestione degli avvisi bonari, portando da trenta a sessanta giorni i termini di pagamento per comunicazioni di irregolarità ed i controlli formali.


Si tratta di una modifica normativa che agisce a più livelli. In primo luogo, si dispone che i termini per fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione finanziaria o segnalazioni di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo, siano ampliati fino al sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione di irregolarità.

In secondo luogo, di conseguenza, si dispone che il pagamento delle somme dovute all’esito dei controlli automatici e formali, o della prima rata dell’eventuale piano di rateazione prescelto, potranno avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.


Nulla cambia, invece, con riferimento alle comunicazioni messe a disposizione dell’intermediario fiscale. La precedente disposizione normativa prevedeva che il termine di pagamento, precedentemente fissato a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, decorreva dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito a favore dell’intermediario fiscale. Ne conseguiva che il termine effettivo di pagamento fosse di novanta giorni dalla messa a disposizione della comunicazione, sessanta a disposizione dell’intermediario fiscale per portare a conoscenza il contribuente dell’avviso di irregolarità ricevuto, trenta giorni a disposizione del contribuente per provvedere all’eventuale pagamento. Ora, in maniera più semplicistica, si dispone che nel caso di specie il termine di pagamento previsto è ampliato a novanta giorni (quindi sempre novanta) decorrenti dalla data di trasmissione telematica, ovvero senza più distinzione fra le due distinte fasi.


La variazione dei termini di versamento (non più trenta ma sessanta giorni) rileva anche ai fini dell’accoglimento parziale delle istanze di rideterminazione della pretesa inviate a mezzo dell’applicazione Civis. L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in caso di accoglimento parziale, l’ufficio deve procedere alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione, con l’effetto che dal ricevimento della comunicazione “rettificata” decorre nuovamente il termine previsto per il pagamento, oggi di sessanta giorni dalla messa a disposizione della comunicazione “definitiva”.


Orbene, quella in commento costituisce una concessione utile sia al contribuente che al professionista che lo assiste. Il termine appena ritoccato, infatti, rileva ai fini dell’iscrizione a ruolo delle somme rilevate dal controllo automatizzato o formale, soprattutto al fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative dovute, ridotte rispettivamente ad un terzo per i controlli automatizzati e a due terzi per quelli formali. Per quanto concerne l’intermediario fiscale, invece, la revisione dei termini concede al professionista ulteriori trenta giorni per fornire i chiarimenti o la documentazione utili alla risoluzione positiva del controllo.


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