BBM AGGIORNA N. 190 DEL 16 OTTOBRE 2026

Nel BBM Aggiorna di oggi si continua la trattazione del tema iniziato ieri.

 

Il socio lavoratore di SRL non trasparente

Per il socio lavoratore, la prassi INPS ha tradizionalmente ritenuto che la base imponibile IVS potesse comprendere la quota di reddito d’impresa dichiarato dalla SRL, attribuita al socio in proporzione alla partecipazione agli utili, anche a prescindere dalla destinazione civilistica dell’utile.

Le sentenze di settembre 2026 impongono oggi di rivedere questa impostazione.

La Cassazione distingue due piani: il presupposto dell’iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti e la determinazione della base imponibile contributiva.

Il socio che partecipa personalmente, abitualmente e prevalentemente al lavoro aziendale della SRL può essere tenuto all’iscrizione IVS. Tuttavia, dall’iscrizione non deriva automaticamente che il reddito prodotto dalla società debba concorrere alla base contributiva personale del socio.

Nelle SRL non trasparenti il reddito prodotto dalla società è reddito della società, soggetto a IRES. Non diventa automaticamente reddito IRPEF del socio per il solo fatto che il socio lavora nella società o detiene una partecipazione. Perché il reddito assuma rilievo contributivo in capo al socio, occorre che esso sia fiscalmente imputato al socio stesso e denunciato ai fini IRPEF, ossia dichiarato nella posizione fiscale del socio.

Il punto tecnico: non utile distribuito, ma reddito denunciato ai fini IRPEF

La formula corretta non è: sono imponibili gli utili distribuiti e non quelli accantonati. La formula più precisa è: rilevano ai fini IVS i redditi d’impresa imputati al socio e denunciati ai fini IRPEF.

La percezione dell’utile è richiamata dalla sentenza come fatto idoneo, nel caso esaminato, a rendere il reddito riferibile al socio; tuttavia, non è la distribuzione, in quanto tale, il fondamento giuridico della contribuzione. Il fondamento resta la denuncia del reddito ai fini IRPEF da parte del soggetto obbligato. La dizione “denunciati” non può essere intesa come richiamo generico a redditi astrattamente conseguibili, potenziali o semplicemente maturati nella società. Il reddito dichiarato dalla società ai fini IRES non coincide, per ciò solo, con un reddito denunciato ai fini IRPEF dal socio.

Nel BBM Aggiorna di lunedì prossimo si continuerà la trattazione sul tema iniziato ieri.

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