DMZ AGGIORNA N. 76 DEL 23 APRILE 2025
Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto Interministeriale contenente i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo ‘bonus donne’, agevolazione destinata alle aziende che assumono a tempo indeterminato donne con particolari condizioni di svantaggio occupazionale, con lo scopo di favorire il lavoro stabile e ridurre il divario di genere.
Possono beneficiare dell’agevolazione i datori di lavoro privati che
- dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti, per un periodo massimo di 24 mesi,
- dal 31 gennaio 2025, data di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle Regioni della Zes unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
- dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono con contratto a tempo indeterminato donne occupate nelle professioni o settori di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), Regolamento (UE) 2014/651, annualmente individuate con D.I. Lavoro-Economia, l’esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi.
Per ogni lavoratrice assunta l’esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile.
Per avere diritto al beneficio, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese, ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.
Ricordiamo che sono esclusi dal campo di applicazione del ‘bonus assunzione donne’
- i rapporti di lavoro domestico e
- i rapporti di apprendistato, per cui esistono regole specifiche.
Infine, si fa presente che il ‘bonus donne’ non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxideduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023.
L’INPS interverrà sulle modalità operative di presentazione delle domande di fruizione dell’esonero attraverso un sua circolare di prossima pubblicazione.
Lo Studio resta a completa disposizione
