DMZ AGGIORNA N. 185 DEL 20 OTTOBRE 2023
Nel DMZ Aggiorna di oggi completiamo la trattazione iniziata ieri, esaminando le disposizioni relative all’esercizio delle opzioni previste in tema di:
Utilizzo del credito derivante dalle agevolazioni concernenti i bonus edilizi
Il Decreto prevede che i titolari di crediti non ancora utilizzati, che derivino da cessioni o dallo sconto in fattura, siano tenuti dal 1° dicembre 2023 a inviare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data in cui si viene a conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
Il Decreto Rilancio prevedeva che i soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020 e 2021, spese per specifici interventi elencati del medesimo decreto, potessero optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Con il nuovo Decreto Legge che stiamo qui esaminando, la possibilità dell'esercizio dell'opzione è stata modificata, consentendo ai contribuenti di cedere il proprio credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Come è noto, la normativa stabilisce che i crediti di imposta, relativi ai bonus edilizi, possono essere usufruiti con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
Nel caso in cui i crediti presenti nel cassetto fiscale dell'ultimo “cessionario”, non siano utilizzabili per ragioni diverse dalla scadenza dei termini per il loro corretto utilizzo (la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso), il titolare del credito (ultimo cessionario) ha l'obbligo di comunicare la circostanza all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.
Un'ipotesi potrebbe essere, a titolo puramente esemplificativo, l'avvenuto sequestro del credito ad opera dell'Autorità Giudiziaria, nel caso di crediti accertati quali inesistenti in capo all'originario titolare.
Nel caso in cui la conoscenza dell'evento, che ha determinato l'inutilizzabilità del credito, sia avvenuta prima del 1° dicembre, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 2 gennaio 2024.
Lo Studio resta a completa disposizione
