DMZ AGGIORNA N. 167 DEL 26 SETTEMBRE 2023

In tema di bonus edilizi, ciò che desta maggior preoccupazione in capo ai contribuenti,  imprenditori ed ai professionisti è la corretta individuazione di termini e scadenze entro le quali poter compiutamente usufruire dell'agevolazione fiscale e, ove consentito, valutare la cessione del credito di imposta maturato nel pieno rispetto del Decreto Rilancio sull'esercizio del diritto di opzione.

Difatti, il legislatore ha inteso disciplinare in modo rigoroso i requisiti temporali entro cui è necessario svolgere i lavori o presentare il SAL (Stato Avanzamento Lavori) affinché il contribuente possa godere dell'agevolazione.

Tali oggettive difficoltà sono ben note all'Agenzia dell'Entrate che nel corso di un evento della stampa specializzata, ha chiarito alcune incertezze legate alla corretta individuazione dei requisiti temporali per la fruizione dei bonus edilizi ed è intervenuta per chiarire perplessità in tema di:

  • condomini e termini di pagamento;
  • fattura con sconto parziale;
  • lavori eseguiti a cavallo d'anno con pagamento totale nel secondo anno.

Termini di pagamento per i condomini:

Il quesito posto all'Agenzia delle Entrate ruota attorno ad una possibile fattispecie in cui un condominio, per l'appunto, gode dei requisiti per accedere al Superbonus nella misura del 110% per dei lavori pagati alla data del 31 dicembre 2023, nonché quelli per la cessione del credito.

In particolare, la domanda verte sull'opportunità di cedere un credito d'imposta per spese integralmente sostenute nel 2023 anche per lavori, in realtà, da eseguirsi nei primi mesi del 2024.

In sostanza ci si domanda se fosse possibile cedere un credito d'imposta per spese sostenute nel 2023 (con comunicazione della cessione effettuata entro il 16 marzo 2024) pur se i lavori non sono ancora stati realizzati.

L'Agenzia dell'Entrate ha chiarito che sarà possibile usufruire del Superbonus al 110% con riferimento a tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, salvo che trovino rispondenza in un SAL riferito alla medesima data.

La fonte di tale considerazione è radicata nel DL 34/2020 ove viene stabilito che il contribuente per poter esercitare il diritto di opzione deve richiedere il visto di conformità attestante i requisiti di spettanza del credito d'imposta, nonché l'asseverazione del tecnico abilitato utile a dimostrare il rispetto dei profili tecnici richiesti dalla normativa che viene rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori.

Nel DMZ Aggiorna di domani si riporteremo le risposte dall’Agenzia delle Entrate relative allo sconto in fattura parziale e agli Interventi realizzati in periodi d'imposta differenti.

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