DMZ AGGIORNA N. 168 DEL 27 SETTEMBRE 2023

Nel DMZ Aggiorna di oggi si riporteranno le risposte dall’Agenzia delle Entrate relative allo sconto in fattura parziale e agli Interventi realizzati in periodi d'imposta differenti:

Fattura con sconto parziale:

L'Agenzia dell'Entrate è stata interrogata su quando dovesse considerarsi effettuato il pagamento in presenza di una fattura emessa a fine dicembre 2023, ma con quota a carico del contribuente pagata nel 2024.

In tal caso gli esperti non hanno avuto dubbi: se la quota a carico del contribuente è stata pagata nel 2024 la spesa deve considerarsi sostenuta in quell'annualità, in applicazione del criterio di cassa (ovvero alla data di effettivo pagamento).

In presenza di una fattura relativa ad un'operazione effettuata entro il 31 dicembre 2023 con sconto integrale da Superbonus al 110% inviata allo SDI (Sistema Di Interscambio) a gennaio 2024, la spesa si deve considerare sostenuta nel gennaio 2024 perché la fattura si considera emessa nel momento della sua trasmissione al sistema di interscambio.

Ciò nel pieno rispetto della circolare n. 24/E del 2020 dove viene ribadito che, ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese per le persone fisiche, occorre fare riferimento al criterio di cassa.

Interventi realizzati in periodi d'imposta differenti:

Infine, l'Agenzia dell'Entrate richiamando la propria circolare n. 23/E del 23 giugno 2023 ha chiarito che è possibile esercitare il diritto di opzione anche per interventi realizzati in periodi d'imposta differenti ma accumunati dal medesimo SAL.

Più in particolare, si ritiene corretto esercitare l'opzione dello sconto in fattura per un importo rispetto al quale ci sia un SAL pari ad almeno il 30% degli interventi anche se eseguiti in anni differenti. L'Agenzia delle Entrate a tal proposito riporta un esempio: nel caso di interventi iniziati nell'anno 2022 è possibile esercitare l'opzione per lo sconto in relazione ad una fattura emessa a SAL nel 2023 solo se riferita ad almeno il 30% degli interventi realizzati in parte nel 2022 ed in parte nel 2023.

Quanto alla cessione, dunque, può essere ceduto l'intero importo pagato nel 2023 a fronte di un SAL che attesti l'esecuzione di almeno il 30% dell'intervento. 

Le delucidazioni dell'Agenzia dell'Entrate sono importanti e si vanno ad aggiungere alle già diverse indicazioni di prassi ormai note in materia di bonus edilizi da conoscere, necessariamente, al fine di interpretare esaustivamente la materia.

 

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