DMZ AGGIORNA N. 75 DEL 22 APRILE 2025
Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto Interministeriale contenente i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo ‘bonus giovani under 35’.
Ricordiamo che il bonus in argomento consente ai datori di lavoro privati, che assumono a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, giovani under 35 (quindi fino a 34 anni e 364 giorni) che non sono stati mai occupati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di beneficiare di un esonero contributivo per un periodo massimo di 24 mesi.
L’esonero spetta anche
- nei casi di precedente assunzione con contratto di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero.
Sono invece esclusi dal campo di applicazione, i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.
A seconda della zona in cui vengono assunti i giovani, cambiano le decorrenze delle assunzioni e il tetto massimo dell’esonero fruibile:
- per le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025,
l’ammontare dell’agevolazione è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore;
- per il datore di lavoro che dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 assume lavoratori con sede di lavoro effettiva nell’area Zes (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), l’esonero spetta nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore.
Si fa presente che il ‘bonus giovani under 35’ non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa vigente, ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxideduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023.
L’INPS interverrà sulle modalità operative di presentazione delle domande di fruizione dell’esonero attraverso una sua circolare di prossima pubblicazione.
Lo Studio resta a completa disposizione
