DMZ AGGIORNA N. 196 DEL 21 OTTOBRE 2024
La legge di conversione del così detto decreto Omnibus, conferma la spettanza del “bonus Natale” di 100 euro che arriverà a dicembre nelle buste paga dei lavoratori dipendenti.
Non si tratta di un bonus automatico: il riconoscimento è subordinato alla presentazione di un’apposita richiesta in cui il lavoratore stesso deve dichiarare la sussistenza dei requisiti per la spettanza.
Requisiti di spettanza - Possono ricevere in busta paga 100 euro una tantum a dicembre i lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano tutti i seguenti requisiti:
- reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
- coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
- IRPEF lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
Dubbi e criticità - La materiale applicazione della misura non è scevra da dubbi e criticità. Occorre in particolare tenere presente che:
- coniuge e figli sono considerati a carico del contribuente, se sono in possesso per il 2024 di un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro (4.000 euro nel caso di figli di età non superiore a 24 anni);
- per quanto riguarda la capienza fiscale, per il solo anno 2024 è stato rimodulato l’ammontare delle detrazioni da lavoro dipendente: la detrazione prevista per il reddito complessivo fino a 15.000 euro annui è innalzata dall’ordinario valore di 1.880 euro a 1.955 euro: ciò ha determinato una “no tax area” fino a 8.500 euro su base annua;
- ci sono inoltre, all’interno della retribuzione imponibile del lavoratore, alcuni elementi variabili che possono incidere negativamente sulla spettanza del bonus: ad esempio, dal superamento della soglia per l’esenzione fiscale dei fringe benefit o l’erogazione di premi.
In presenza di queste criticità il lavoratore può prudenzialmente decidere di non richiedere il bonus e ottenerne il riconoscimento direttamente in sede di presentazione del modello 730 o REDDITI, una volta che tutti i dati di riferimento per i requisiti potranno dirsi consolidati.
Domanda del lavoratore - Il bonus è riconosciuto dal datore di lavoro su istanza presentata dal lavoratore in cui lo stesso deve dichiarare la sussistenza, perlomeno presunta, dei requisiti di spettanza previsti dalla norma. In buona sostanza, nella domanda il lavoratore deve attestare di avere diritto all’una tantum, indicando anche il codice fiscale del coniuge e/o dei figli.
Importo del bonus - Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore e deve essere rapportato al periodo di lavoro: l’importo effettivamente spettante dipende dai mesi di lavoro effettivamente svolti nel corso dell’anno. Esempio:
Bonus spettante per ciascun mese di lavoro prestato: 100/12 = 8,33 euro
Inizio rapporto di lavoro 1° aprile 2024 = 9*8,33 = 74,97 euro
Nel DMZ Aggiorna di domani finiremo la trattazione del tema
Lo Studio resta a completa disposizione
