DMZ AGGIORNA N. 49 DEL 17 MARZO 2022
CASE UNIFAMILIARI
PER USUFRUIRE DEL BONUS 110%
ENTRO IL 30 GIUGNO 2022
E’ NECESSARIO AVER EFFETTUATO ALMENO IL 30% DEGLI INTERVENTI
Evidenziamo un aspetto rilevante sulla disciplina del Superbonus 110%:
Nel testo ad oggi vigente, viene disposto che la detrazione del 110% spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche …. a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo»: Questa è l’attuale formulazione della norma dopo le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022.
La norma, ad oggi, stabilisce che le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, possono fruire del Superbonus sulle unità immobiliari dagli stessi possedute, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, ma solo a condizione che al 30 giugno 2022 sia stato effettuato almeno il 30% dell'intervento agevolabile complessivo.
In sostanza, In base alla formulazione letterale della norma, per stabilire come, ai fini della proroga, si debba calcolare il 30% dell'intervento "complessivo", occorre che al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 30 per cento dell'intervento complessivamente considerato e non al 30% di ogni singolo intervento in esecuzione.
Nello specifico, se l’intervento comprende opere di manutenzione straordinaria e opere Superbonus, anche le prime dovranno essere prese in considerazione ai fini del calcolo del 30% sopra menzionato.
ESEMPIO:
- Importo intervento complessivo, euro 350.000,00+iva, cos’ suddiviso:
- Opere di miglioramento sismico (Sismabonus), eseguite dall’impresa A, euro 100.000,00 + iva
- Opere di efficientamento energetico (Ecobonus), eseguite dall’impresa B, euro 200.000,00 + iva
- Opere di manutenzione straordinaria, eseguite dall’impresa C, euro 50.000,00 + iva
Nel caso prospettato il contribuente potrà fruire della detrazione da Superbonus al 110% fino al 31/12/2022 per i lavori rientranti nella predetta agevolazione solo se al 30 giugno avrà eseguito lavori per almeno euro 105.000,00+iva (30% di 350.000,00), non importa come distribuiti, se cioè è finito solo il lavoro dell’l’impresa B, oppure si è procedo all’avanzamento lavori al 30% di tutte le imprese.
Lo Studio resta a completa disposizione