DMZ AGGIORNA N. 48 DEL 7 MARZO 2024

Il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha introdotto, sin dalla sua originaria entrata in vigore, nel febbraio del 2019, una disposizione che recita testualmente:


“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
La norma risente chiaramente della sua origine e cioè della circostanza che è stata inserita nel sistema normativo in sede di riforma delle norme sul fallimento e delle procedure concorsuali.

È chiara, cioè, nell’intenzione del legislatore, che gli assetti organizzativi ed amministrativo-contabili, non solo devono essere adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, ma devono consentire da una parte la tempestiva rilevazione della crisi e della possibile perdita della continuità e dall’altra, la possibilità di attivarsi per le procedure che l’ordinamento prevede per evitare il disgregamento del compendio aziendale.

Ma la versione definitiva del CCII è andata oltre la previsione degli adeguati assetti per le società e per gli imprenditori collettivi.

La norma prevede infatti che “l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte”.

Pertanto, mentre le società devono avere assetti adeguati, le ditte individuali devono adottare misure idonee.


Ma sia gli adeguati assetti, sia le misure idonee, devono consentire di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico – finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per i 12 mesi successivi, nonché i segnali della crisi.


La norma ha individuato la soglia di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale (chiamata in precedenza “Fallimento”) nella realizzazione congiunta di tre parametri:

  1. attivo patrimoniale non superiore a Euro 300.000 annui, nei tre anni antecedenti all’istanza per la liquidazione giudiziale;
  2. ricavi non superiori a Euro 200.000 annui, nei tre anni antecedenti all’istanza per la liquidazione giudiziale;
  3. ammontare di debiti non scaduti non superiore ad Euro 500.000.

Nel DMZ Aggiorna di domani si proseguirà la trattazione dell’argomento e verranno esaminate le criticità della norma per i piccoli imprenditori in contabilità semplificata.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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