DMZ AGGIORNA N. 49 DELL’8 MARZO 2024
Nel DMZ Aggiorna di oggi si prosegue l’argomento iniziato ieri, esaminando in particolare le criticità della norma per i piccoli imprenditori in contabilità semplificata.
Si ricorda che gli imprenditori individuali e le società di persone hanno la facoltà di tenere la contabilità in modalità semplificata qualora i ricavi non superino 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi oppure 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Questo può voler dire che possono essere assoggettate a liquidazione giudiziale (chiamata in precedenza “Fallimento”) anche imprese o società di persone che hanno la facoltà di tenere la contabilità semplificata.
È evidente che la contabilità semplificata non riesce, da sola, a far individuare squilibri di carattere patrimoniale o finanziario, come richiede il CCII, potendo, al più, essere utile per individuare uno squilibrio economico.
La norma stabilisce tre segnali della crisi, che devono essere individuati all’interno dell’impresa:
- debiti per le retribuzioni dei dipendenti scaduti da almeno 30 giorni per importi maggiori alla metà dell’ammontare delle retribuzioni di un mese;
- debiti verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni per importi maggiori dei debiti verso fornitori non scaduti;
- esposizioni verso banche scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da oltre 60 gg il limite di fido purché per importi maggiori 5% totale delle esposizioni.
È del tutto evidente che, per un’impresa in contabilità semplificata, sono tutti elementi non immediatamente disponibili dalla contabilità.
Ma, per la verità, nemmeno le imprese in contabilità ordinaria e le società di capitali, potrebbero avere immediatamente disponibili tutti i dati richiesti dal CCII.
- Il primo segnale (ammontare delle retribuzioni e retribuzioni pagate) è certamente ritraibile dalla contabilità.
- Il secondo segnale richiede che alla contabilità sia affiancato uno scadenziario dei fornitori, per comprendere se i debiti verso essi siano scaduti e da quanto tempo.
- Il terzo segnale richiede la raccolta di informazioni extracontabili, in quanto occorre conoscere la scadenza delle esposizioni verso le banche e l’ammontare degli affidamenti concessi all’impresa.
È quindi evidente che assumono rilevanza dati ed informazioni non immediatamente ritraibili dalla contabilità (anche ordinaria).
In conclusione, da una parte, non è necessario che le piccole e piccolissime imprese si imbarchino nella costruzione di procedure organizzative e amministrativo-contabili complesse ed esagerate rispetto alle dimensioni dell’impresa. Una piccola o piccolissima impresa ha ordinariamente una organizzazione di base e gli assetti amministrativi e contabili sono costituiti dall’attività del commercialista e del consulente del lavoro.
Ma per poter rispondere agli obblighi che la disciplina del CCII impone, occorre comunque che l’imprenditore, anche in contabilità semplificata ma che supera i limiti per l’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale (chiamata in precedenza “Fallimento), coadiuvato dai professionisti che lo assistono, abbia a disposizione, ai fini del loro tempestivo utilizzo, informazioni sull’equilibrio patrimoniale e finanziario, sulla situazione debitoria e sulla possibilità di poter sostenere la situazione per i dodici mesi successivi e tutti i dati, anche extracontabili, che la legge specifica per la verifica dei segnali della crisi.
La mera corretta tenuta della contabilità semplificata, o, addirittura ordinaria, non basta più.
Lo Studio resta a completa disposizione.
