DMZ AGGIORNA N. 5 DEL 13 GENNAIO 2025
La Legge “Collegato lavoro” introduce numerose ed importanti norme di semplificazione e regolazione, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell’adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali e dello svolgimento delle attività professionali.
Contratto a tempo determinato - La durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato è stabilita in un giorno per ogni 15 di calendario di durata del contratto, con una durata minima di due giorni per contratti fino a 6 mesi e fino a un massimo di 30 giorni per contratti di durata fino a un anno. Nessuna esclusione è prevista con riferimento alla tipologia di assunzione a termine o a tempo interminato da parte del somministratore, rilevando solo la tipologia di somministrazione a tempo determinato.
Somministrazione di lavoro - Vengono esclusi dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori che, si ricorda, non può superare il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei medesimi contratti:
- i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato;
- i lavoratori assunti per svolgere attività stagionali o specifici spettacoli;
- stipulati nelle start-up;
- sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori con più di 50 anni di età.
N.B. Non è più possibile avvalersi anche per somministrazioni a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie condizionata dalla limitazione temporale fino al 30.6.2025.
Nel caso in cui il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato, non è più prevista l’applicazione dei limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore, che attualmente è pari a 24 mesi.
Ogni condizionalità viene meno in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
Sicurezza del lavoro- Il testo di legge in vigore dal 12 gennaio 2025 abroga alcune norme relative all’obbligo delle tessere personali di riconoscimento nei cantieri edili, in considerazione del fatto che una norma del 2008, con riferimento a tutte le attività svolte in regime di appalto e subappalto, a prescindere dalla sussistenza o meno di un cantiere edile, richiede che i datori di lavoro muniscano i lavoratori dipendenti o autonomi di tessere che sono tenuti ad esporre sul luogo di lavoro.
Nel prossimo DMZ Aggiorna si concluderà la trattazione del tema qui iniziato.
Per scaricare la piantina: https://studiodmz.it/dmzinforma/dmz-aggiorna/studio-dmz-nostra-nuova-sede
