DMZ AGGIORNA N. 9 DEL 12 GENNAIO 2024

Con la risposta dell'11 dicembre 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce una prima indicazione sul trattamento fiscale dei compensi degli sportivi nell'annualità 2023.

In attesa della circolare dell'Agenzia delle Entrate che provveda a chiarire i numerosi dubbi, arriva una prima interpretazione fiscale grazie all'interpello con cui l'Agenzia risponde ad una istanza specifica su un caso molto importante.

Il caso indicato fa riferimento ad un'atleta che ha percepito compensi per il periodo gennaio-giugno 2023 pari ad euro 20.400 e compensi per il periodo luglio-dicembre 2023 pari ad euro 15.400. L'istante ha richiesto a tal proposito chiarimenti in merito alla corretta applicazione della richiamata disciplina transitoria.

Il contribuente ha proposto come soluzione quella riferita all'applicazione del regime dei 15 mila euro anche per il periodo in cui era vigente il precedente articolo del TUIR.

 

La risposta delle Entrate

L'Agenzia fornisce un comodo riepilogo della normativa fiscale che forma parte integrante del nuovo sistema di tassazione per i compensi sportivi, precisando che dal 1/7/2023 i compensi dei lavoratori sportivi non rientrano più tra i redditi diversi, ma tra quelli di lavoro dipendente/assimilato o autonomo.

L'articolo recante «Norme transitorie», stabilisce che per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi assoggettati ad imposta, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000.

L'Agenzia ricorda e precisa che sui redditi diversi era prevista la franchigia dei 10 mila euro, superati i quali vi era un assoggettamento a ritenuta a titolo di imposta del 23% fino alla somma di euro 20.658,28, con una maggiorazione dovuta alle addizionali comunali e regionali, ed al superamento una tassazione ordinaria.

A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2023, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, dunque, «sono esclusi da imposizione fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000.

Ne consegue che i compensi erogati dal 1° luglio 2023 devono essere assoggettati a tassazione per la parte eccedente l'importo di 15.000 euro, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio – giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro.

Nel caso di specie, secondo quanto rappresentato, l'Istante ha erogato compensi nel primo semestre del 2023 applicando la ritenuta a titolo d'imposta sulla parte eccedente l'importo di 10.000 euro; pertanto, dovrà assoggettare ad imposizione i compensi pagati nel periodo luglio – dicembre 2023, per la parte che eccede i restanti 5.000 euro della soglia di esenzione di 15.000 euro che, come illustrato, si riferisce all'intero periodo d'imposta 2023.

L'Agenzia ritiene quindi la franchigia, come complessivamente neutra e, pertanto, laddove ci sia un pagamento sull'importo, lo stesso non verrà considerato ai fini della franchigia stessa. È evidente che questo problema si riferisce solo all'annualità 2023, che in forza dell'entrata in vigore della riforma al 1° luglio 2023 ha creato non poche difficoltà operative.

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