DMZ AGGIORNA N. 108 DEL 08 GIUGNO 2023

Nel DMZ Aggiorna di oggi si prosegue la trattazione iniziata nei giorni scorsi, approfondendo un caso particolare del mondo sportivo:

 

l’amministratore che riveste anche il ruolo di istruttore:

come già anticipato in precedenti DMZ Aggiorna, l’amministratore non può essere qualificato come lavoratore sportivo.

A questo punto si pone un problema piuttosto diffuso nel mondo dello sport. Sovente capita che una singola persona fisica sia al tempo stesso amministratore e istruttore dell’associazione stessa. Ci si domanda quindi se ciò sia possibile.

Aiuta a rispondere a questo dubbio quanto previsto per le società di capitali che in linea di massima ammettono la cumulabilità tra le prestazioni, purché sia verificabile l’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale e che il potere deliberativo diretto a formare la volontà dell’ente sia espressione di un organo collegiale o di un altro organo espressione della volontà dell’ente.

Con particolare riferimento al lavoro subordinato:

è altresì necessario che colui che intenda far valere il rapporto di lavoro subordinato fornisca la prova del vincolo di subordinazione e cioè dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale rivestita, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società”.

Ciò premesso sovente capita di imbattersi nella situazione per cui al fine di godere delle agevolazioni previste in questo settore, l’amministratore venga inquadrato in questi termini:

  • volontaria la prestazione di amministratore;
  • retribuita quella di istruttore.

Al riguardo è doveroso evidenziare che tale situazione nel momento in cui entrerà in vigore il D.Lgs. 36/2021 rappresenterà una strada poco percorribile soprattutto per “quelle situazioni in cui il ruolo dell’amministratore è prevalente. Appare preferibile inquadrare tutto come compenso amministratore e assoggettarlo ai conseguenti adempimenti senza ricorso alle facilitazioni previste per il lavoro sportivo.

Occorre quindi soffermarsi sul trattamento fiscale.

In attesa dei primi chiarimenti su tale aspetto, gli amministratori, oltre a non poter essere inquadrati come lavoratori sportivi, al tempo stesso non possono essere inquadrati come collaboratori amministrativo-gestionali. Da ciò discende che nei confronti degli amministratori che percepiscono un compenso non può trovare applicazione la disciplina prevista dal D.Lgs. 36/2021.

Ne deriva che il trattamento fiscale applicabile agli amministratori delle associazioni sportive, analogamente agli amministratori degli ETS, diversi dalle Odv, è quello previsto per i CoCoCo, con la diretta conseguenza che i redditi prodotti da tali soggetti sono assimilabili al reddito di lavoratori dipendente.

Nel DMZ Aggiorna di domani si completerà la trattazione dell’argomento iniziato lunedì scorso.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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