DMZ AGGIORNA N. 197 DEL 7 NOVEMBRE 2023
Nel DMZ Aggiorna di oggi si forniscono esempi pratici per meglio far comprendere quanto illustrato nel DMZ Aggiorna di ieri.
Esempi:
Si ipotizzi che in un determinato mese, stando alle risultanze dei flussi trasmessi dagli istituti di credito e, più in generale, dai gestori degli strumenti di pagamento in moneta elettronica - e assumendo tali flussi come corretti – risulti che il contribuente abbia incassato a mezzo POS un importo complessivo di 4.000 euro.
La verifica effettuata per l’invio delle comunicazioni di compliance è la seguente: corrispettivi del mese, più fatture emesse nel mese, maggiore o uguale agli incassi a mezzo POS.
Pertanto, se per esempio in tale mese il contribuente non ha conseguito corrispettivi, ma ha emesso fatture elettroniche per un ammontare totale di 5.000 euro (imponibile + IVA), il sistema non rileva alcuna anomalia, e ciò, paradossalmente, anche laddove in tali fatture siano specificate modalità di pagamento diverse dalla moneta elettronica (es. bonifico 30 gg fine mese). Si osservi che in questo caso, effettivamente, una anomalia è effettivamente presente; tuttavia, non viene rilevata dai controlli attualmente effettuati dall’Agenzia delle Entrate.
Allo stesso modo, se nel medesimo mese il contribuente ha emesso documenti commerciali per, ad esempio, 4.500 euro, indicando su tutto la modalità di pagamento “in contanti”, anche in questo caso non scatta l’anomalia, e ciò anche se, effettivamente, risultano 4.000 euro di incassi POS apparentemente non certificati.
Per quanto detto è evidente che se l’incasso POS del mese è uguale o inferiore al totale fatturato/corrispettivi dello stesso mese, alcuna anomalia sarà segnalata dal sistema.
Ciò che è stato fatto, almeno in questa fase preliminare, è quindi un controllo di “quadratura” di massima, che se da un lato lascia certamente spazio a “falsi positivi”, soprattutto nel caso in cui gli incassi in moneta elettronica si riferiscano a fatture emesse nel mese “X” e l’incasso avvenga nel mese successivo “X+1”, ma altrettanto certamente lascia un maggior margine ai contribuenti, che non vengono – almeno in questa fase – attenzionati in ragione della non corretta indicazione delle modalità di pagamento all’atto dell’emissione del documento commerciale.
Si presti tuttavia la massima attenzione al fatto che ciò non significa affatto che si possa gestire l’indicazione della modalità di pagamento nello “scontrino” con leggerezza. Infatti, in caso di verifica puntuale, l’errata indicazione della modalità di incasso farebbe emergere maggiori corrispettivi, pari a tutti gli incassi POS che non trovano riscontro nei documenti commerciali emessi.
Ad esempio, se viene effettuata una prestazione, onorata in moneta elettronica, del valore di 100 euro, e lo scontrino riporta la modalità di incasso in contanti, in sede di controllo puntuale potrebbe essere contestata la mancata certificazione di corrispettivi per ulteriori 100 euro, posto che ciò che traspare dalla documentazione è l’avvenuto incasso di una prestazione per 100 euro in contanti, cui si aggiunge un ulteriore incasso per 100 euro in moneta elettronica, che non risulta essere stato certificato.
Da questo punto di vista, sta al contribuente prestare la massima attenzione alla corretta emissione dello scontrino, ricordando che nel momento in cui il documento commerciale viene emesso non vi è più modo di rimediare, salvo procedere all’emissione di un documento commerciale di annullamento di quello originariamente emesso con informazioni errate, e nuova emissione di documento commerciale corretto.
Lo Studio resta a completa disposizione
