DMZ AGGIORNA N. 118 DEL 26 GIUGNO 2025
L’Agenzia delle Entrate chiarisce le regole su acconti e variazioni dell’attività per chi aderisce al Concordato Preventivo Biennale.
Con l’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per gli anni 2024 e 2025, molti contribuenti si interrogano su come comportarsi in due casi specifici:
- se il calcolo dell'acconto per il 2025 con il metodo storico possa essere effettuato sulla base dell'imposta dovuta per il 2024, determinata tenendo conto del reddito concordato per il 2024;
- se la variazione del codice attività nel corso del 2025 rispetto agli anni precedenti — a seguito dell’aggiornamento della classificazione ATECO 2025 — comporti la cessazione del regime.
A questi dubbi l’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta attraverso due FAQ pubblicate il 28 maggio 2025.
Acconto 2025 con metodo storico
Secondo quanto previsto dal D.lgs. 13/2024, l’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato, è determinato secondo le regole ordinarie tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati. In forza del dato letterale della norma l’Agenzia ritiene, quindi, che l’acconto, per il periodo d’imposta 2025 (laddove si faccia ricorso al metodo storico), debba essere determinato in base alle modalità ordinarie, vale a dire facendo riferimento all’imposta dovuta ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP per il periodo d’imposta 2024.
Tuttavia, non si deve considerare la parte di reddito CPB 2024 assoggettata a imposta sostitutiva. Solo la quota rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP concorre al calcolo.
Variazione del codice ATECO nel 2025: si perde il diritto al CPB?
Il cambio del codice attività nel 2025, dovuto all’aggiornamento della classificazione ATECO, non comporta automaticamente la cessazione del CPB, anche se si applica un diverso ISA.
Infatti, il decreto CPB prevede la cessazione del concordato a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica la modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso.
Tuttavia, come precisato dallo stesso articolo, la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l’applicazione del medesimo ISA.
Fermo restando che il cambio del codice attività non è di per sé idoneo a configurare la cessazione dal CPB qualora il contribuente continui ad applicare il medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, l’Agenzia chiarisce che il cambio del codice attività nel corso del 2024 in seguito all’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025, ancorché ne derivi l’applicazione di un diverso ISA, non comporta la cessazione dal CPB, in quanto tale variazione non è conseguente a una modifica sostanziale dell’attività esercitata.
Lo Studio resta a completa disposizione.