DMZ AGGIORNA N. 189 DEL 10 OTTOBRE 2024

 

Nel DMZ Aggiorna di oggi verranno illustrati gli effetti del concordato per i contribuenti forfettari.

Con l'accettazione della proposta, il contribuente si obbliga a dichiarare il reddito come concordato, fatta salva la possibilità di dedurre i contributi previdenziali.

A regime, il concordato ha valenza biennale, ma per il periodo d'imposta 2024 la valenza è di un solo anno. Il reddito concordato è soggetto a tassazione come ordinariamente previsto per il regime forfettario (applicando l'imposta sostitutiva con aliquota del 15% o del 5% per le nuove attività); tuttavia, alla parte di reddito che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, si applica l'imposta sostitutiva pari al 10% (3% per le nuove attività). 

In caso di rinnovo del concordato si assume, quale parametro di riferimento per l'individuazione dell'eccedenza di reddito da assoggettare a imposta sostitutiva, il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli di rinnovo.


L'imposta sostitutiva incrementale deve essere versata in unica soluzione a saldo entro i termini ordinari.

Gli eventuali minori o maggiori redditi effettivi non hanno rilevanza, salva la possibilità per il contribuente di calcolare e versare i contributi previdenziali obbligatori sul maggior reddito effettivo. Tuttavia, in caso di circostanze eccezionali che determinano minori redditi eccedenti del 30% quelli oggetto di concordato, lo stesso cessa di produrre effetti.

Il concordato non ha rilevanza a fini IVA.


Per il versamento degli acconti si rinvia a quanto stabilito per gli altri contribuenti con la particolarità che se si applica il metodo storico, la maggiorazione è pari al 10% o al 3% in caso di nuove attività.

Le maggiorazioni sono versate entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto e vanno scomputate dall'imposta dovuta emergente dal calcolo del saldo.

Nel caso in cui il contribuente, in sede di versamento del saldo IRES/IRPEF, opti per la tassazione sostitutiva sull’eccedenza del reddito concordato rispetto a quello dichiarato l’anno precedente, l’eventuale credito emergente sul tributo principale per effetto del versamento della maggiorazione di acconto potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, anche per il pagamento della stessa imposta sostitutiva.

Limiti all'accertamento: In relazione ai periodi di applicazione del CPB, per i forfettari è prevista l'esclusione da accertamento sulla base di presunzioni semplici.

In ogni caso, il versamento delle imposte e dei contributi dovuti è oggetto di controllo automatizzato

Nel prossimo DMZ Aggiorna verranno elencati i casi in cui  il CPB cessa di produrre effetti,

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