DMZ AGGIORNA N. 169 DEL 12 SETTEMBRE 2024
Il decreto correttivo al decreto legislativo in materia di concordato preventivo biennale, è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tale decreto interviene su numerosi e consistenti aspetti legati all’istituto, con l’introduzione di modifiche tese a rendere più appetibile l’adesione. Tra queste, la possibilità di tassare a “flat tax” i maggiori redditi concordati rispetto ai corrispondenti redditi dichiarati nel 2023, cui corrisponde anche la riduzione delle percentuali inizialmente annunciate per la determinazione degli acconti dovuti per il 2024, in caso di adesione, secondo il metodo di calcolo alternativo introdotto dal decreto stesso.
A seguito delle novità introdotte, in presenza di adesione al concordato, i contribuenti potranno tassare ad aliquota fissa il maggior reddito concordato rispetto al dichiarato 2023, secondo percentuali diverse a seconda della tipologia di imposta e di contribuente.
Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti potranno assoggettare la parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta 2023, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un’aliquota variabile a seconda del punteggio ISA conseguito nel periodo di imposta precedente:
- Isa pari o superiore a 8: 10%
- Isa pari o superiore a 6, ma inferiore a 8: 12%
- Isa inferiore a 6: 15%
A rilevare è la differenza tra il reddito 2023 “normalizzato concordato”, ovvero il rigo P04 del modello CPB allegato agli ISA, ed il reddito concordato.
Una disposizione analoga è stata introdotta per i forfettari, ovviamente senza alcun riferimento agli ISA. Per questa tipologia di contribuenti il maggior reddito concordato rispetto al dichiarato 2023 potrà essere tassato nella misura del 10%, aliquota che scende addirittura al 3% se si tratta di forfettari “start-up”, ovvero di contribuenti che ordinariamente vengono tassati nella misura del 5%.
In ragione di questa riduzione del carico impositivo, il decreto correttivo - che tra le altre novità introduce una nuova modalità di calcolo degli acconti imposta dovuti per il 2024, in caso di adesione - nella sua formulazione definitiva prevede percentuali più basse rispetto a quelle che erano state annunciate sulla base della prima bozza del decreto stesso.
Sotto il profilo del calcolo degli acconti di imposta, il decreto legislativo 13/2024 già originariamente prevedeva che il primo acconto per il 2024 venisse calcolato senza tenere conto di una eventuale adesione al concordato, posto che la stessa può essere espressa entro il termine di presentazione del dichiarativo, decorso quindi il termine per il versamento del primo acconto 2024, o almeno di parte delle rate riferibili allo stesso. In sede di secondo acconto, il contribuente avrebbe dovuto rideterminare le imposte come sarebbero risultate laddove il reddito 2023 fosse stato già pari a quello concordato, rideterminando quindi l’acconto complessivamente dovuto, e versare la differenza al netto di quanto già computato a titolo di primo acconto.
Nel DMZ Aggiorna di domani verrà completata la trattazione del tema, in particolare verrà illustrata la metodologia alternativa a quanto sopra indicato.
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