DMZ AGGIORNA N. 190 DELL’11 OTTOBRE 2024
Nel DMZ Aggiorna di oggi verranno elencati i casi in cui il CPB cessa di produrre effetti.
Cessazione Il CPB cessa di produrre effetti, dal periodo d'imposta in cui si verifica l'evento, se il soggetto interessato:
- modifica o cessa l'attività;
- aderisce al regime forfetario (se soggetto ISA);
- risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, o, in caso di società di persone e soggetti assimilati,
- è interessato da modifiche della compagine sociale (non rileva la modifica della percentuale di partecipazione all'interno della stessa compagine sociale);
- se soggetto ISA, dichiara ricavi (esclusi quelli da cessione di attività finanziarie o compensi di ammontare superiore a 7.746.853 (limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA maggiorato del 50%);
- si verificano circostanze eccezionali che hanno determinato un minor reddito e/o minor valore della produzione netta del 30% rispetto a quelli concordati.
- se forfettario, al superamento del limite di 150.000 euro di ricavi o compensi (ossia la soglia stabilita per l'uscita dal regime forfettario maggiorato del 50%; pertanto, se esce da regime perché supera i 100.000 euro, ma resta al di sotto dei 150.000 euro non si ha cessazione del CPB).
Modifica o cessazione dell'attività Se il contribuente cessa l'attività o la modifica nel corso del biennio di efficacia del CPB, rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta antecedente (e in base alla quale è stata formulata la proposta), il CPB cessa di avere efficacia dal periodo d'imposta nel quale si verifica la modifica o la cessazione.
Il CPB mantiene efficacia se la nuova attività modificata rientra nell'applicazione del medesimo ISA oppure, per i forfettari, se rientra in un gruppo di settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito.
Minor reddito o minor valore della produzione Ordinariamente, il reddito e il valore della produzione effettivi sono irrilevanti nei periodi d'imposta di applicazione del CPB. Tuttavia, in presenza di circostanze eccezionali, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.
Precisazioni 1) Il raffronto deve essere effettuato fra reddito (o valore della produzione netta) effettivo con quello determinato dal CPB prima delle variazioni per le poste straordinarie.
Per i forfettari il reddito concordato va raffrontato con quello ordinariamente determinato applicando le regole proprie del regime.
2) Non è chiaro se la decadenza sia integrale anche quando la condizione dell'eccedenza ricorra solo per uno fra reddito e valore della produzione netta.
Nel prossimo DMZ Aggiorna si elencheranno i casi che vengono considerati “circostanze eccezionali”.
Lo Studio resta a completa disposizione.
