DMZ AGGIORNA N. 166 DEL 16 SETTEMBRE 2025

Nel DMZ Aggiorna di oggi si completerà la trattazione del tema iniziato ieri.

Quali modifiche alla compagine comportano la cessazione del CPB

Nel caso in cui, in corso di applicazione del CPB, la società o l’associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale, il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica tale ipotesi.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, per modifiche alla compagine sociale si intendono le modifiche che aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.

Non rileva, invece, l’eventuale modifica del riparto delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale, né costituisce causa di esclusione o di cessazione dal CPB il passaggio di una società a responsabilità limitata da un regime di trasparenza fiscale ad un regime ordinario (o il passaggio inverso) nei periodi d’imposta oggetto del CPB o in quello precedente.

 

Il decesso del socio

Il decesso del socio o dell’associato non dà luogo ad un’ipotesi di cessazione dal CPB.

Resta ferma, in tali ipotesi, l’applicazione della causa di cessazione in base alla quale il CPB cessa di avere efficacia in «presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato».


L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che l’irrilevanza del decesso del socio o dell’associato quale causa di esclusione o cessazione dal CPB è stata successivamente confermata anche in via normativa, mediante specifiche modifiche apportate dal decreto CPB che stabiliscono che non costituisce causa di esclusione o di cessazione dal concordato la circostanza che “(…) la società o l'associazione sia interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato”.

No all’aumento del numero di soci,  anche temporaneo, in corso d’anno

Merita particolare attenzione il monitoraggio del numero dei soci durante tutto il periodo d’imposta.

Infatti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, l’eventuale modifica che comporti un aumento del numero dei soci o associati rileva anche se l’incremento degli stessi intervenga in corso d’anno sebbene al termine del periodo d’imposta, per effetto di successivi recessi o esclusioni, il numero dei soci o associati coincida con quello al 31 dicembre dell’anno precedente.

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