DMZ AGGIORNA N. 140 DEL 28 LUGLIO 2025
Per conservare l’adesione al Concordato Preventivo Biennale non sarà possibile rateizzare gli importi richiesti tramite comunicazioni di irregolarità.
È quanto chiarisce l’’Agenzia delle Entrate con propria circolare, precisando che i versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro 60 giorni.
Le modifiche del decreto correttivo
Il decreto relativo al Concordato Preventivo Biennale del 2024 prevede che, al verificarsi di fattispecie ritenute potenzialmente sintomatiche di comportamenti scarsamente affidabili, il contribuente decada dal concordato, che, quindi, cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta.
In particolare, il CPB cessa di produrre effetto nei casi in cui è omesso il versamento delle somme dovute a seguito di concordato, salvo che il pagamento di tali somme avvenga entro 60 giorni dal ricevimento della specifica comunicazione prevista dal decreto.
Pertanto, il contribuente che abbia ricevuto la comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, per non perdere i benefici derivanti dall’adesione alla proposta di concordato, deve provvedere al pagamento integrale delle somme dovute entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
La normativa precedente
Viene così superata l’impostazione normativa precedente, secondo cui la possibilità di ravvedersi volontariamente cessava già con la disponibilità dell’avviso bonario.
Una posizione ribadita nelle precedenti FAQ dell’Agenzia delle Entrate, che limitava il ravvedimento ai soli casi in cui il contribuente non avesse ancora ricevuto la comunicazione formale dell’esito del controllo automatizzato.
Le precisazioni dell’Agenzia: niente rateazione
Sebbene il D.Lgs. consenta in generale la rateazione fino a 20 rate trimestrali per gli avvisi bonari, l’Agenzia nella Circolare n.9/2025 ha specificato che, tenuto conto del dato letterale della disposizione, in ambito CPB questa facoltà non è ammessa.
Ovviamente, l’eventuale versamento delle somme dovute a seguito di concordato mediante ravvedimento, effettuato prima del ricevimento di una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato, non comporta decadenza dal CPB.
Lo Studio resta a completa disposizione