DMZ AGGIORNA N. 71 DEL 13 APRILE 2023
Oggi proseguiamo la disamina dei cambiamenti dei congedi parentali, iniziato in data 12 Aprile 2023, proseguita nei DMZ Aggiorna anche nei giorni successivi, approfondendo il tema dei periodi e limiti di durata per il genitore solo:
Al “genitore solo” sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10) continuativi o frazionati, di cui 9 mesi (non più 6) indennizzabili al 30%. Rientra nella definizione di “genitore solo” anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio.
Riassumendo, per la fruizione del congedo in argomento, lo status di “genitore solo” rileva nelle seguenti ipotesi:
- morte o grave infermità dell'altro genitore;
- abbandono o mancato riconoscimento del minore da parte dell'altro genitore;
- in tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l'affidamento esclusivo per interesse del minore.
- I periodi di congedo parentale oltre i 9 mesi per la coppia di genitori o per il genitore solo, sono fruibili entro i 12 anni di vita del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e non più solo entro gli 8 anni. In tal caso, l'indennità è dovuta a condizione che l'interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
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Genitore solo |
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Periodo di congedo parentale (entro 12 anni del bambino o dall'ingresso in famiglia) |
11 mesi spettanti |
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9 mesi indennizzabili |
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Genitore solo con reddito inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione |
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Periodo di congedo parentale (entro 12 anni del bambino o dall'ingresso in famiglia) |
11 mesi spettanti |
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11 mesi indennizzabili |
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Domani proseguiremo la trattazione, approfondendo il tema del congedo parentale:
E dei limiti di fruizione per categorie lavorative differenti
Lo Studio resta a completa disposizione
