DMZ AGGIORNA N. 30 DEL 17 FEBBRAIO 2025

Aumenta anche nel 2025 la tutela per il congedo parentale: la Legge di Bilancio 2025 ha aumentato a tre i mesi - per i quali spetta al lavoratore o alla lavoratrice che si assenta – una indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera.

 

Congedo parentale come diritto ad assentarsi La disciplina strutturale prevista dal decreto Conciliazione vita-lavoro riconosce a entrambi i genitori, lavoratori dipendenti, la possibilità di usufruire di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro entro i 12 anni di vita del bambino. La madre può usufruire di tali periodi dopo il termine del congedo di maternità obbligatoria, mentre il padre ne può usufruire anche durante il periodo di congedo di maternità della madre e quindi subito dopo il parto.

N.B. Il congedo parentale non è cumulabile con altre misure di assenza retribuita/indennizzate previste dalla disciplina contenuta nel Testo unico sulla genitorialità, come ad esempio i riposi giornalieri per allattamento.

 

Congedo come diritto all’indennità - La disciplina strutturale in vigore prevede la spettanza al lavoratore richiedente un’indennità pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera.

I genitori possono usufruire di un periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro di 10 mesi (elevabili a 11 nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) entro i 12 anni di vita del bambino. La madre può usufruire di tali periodi dopo il termine del congedo di maternità obbligatoria, mentre il padre ne può usufruire anche durante il periodo di congedo di maternità della madre e quindi subito dopo il parto. I limiti massimi individuali e di entrambi i genitori, per ogni figlio (entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), si possono riassumere come segue:

  • la madre può fruire di massimo 6 mesi;
  • il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi);
  • entrambi i genitori possono fruire complessivamente di un massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi).

N.B. In caso di parto gemellare, ciascun genitore ha diritto a usufruire, per ogni nato, del numero di mesi di congedo parentale previsti per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori.

Nel DMZ Aggiorna di domani si completerà la trattazione del tema

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